CAPITOLO XIX
GLI ORDINAMENTI DELLA REGIONE DOPO LA GUERRA SOCIALE
La legge Giulia, che è il punto d’origine dell’assimilazione legale dei popoli italici a Roma, è del 664 di R. o 90 a.C.; ma alle politiche condizioni di cose che essa creava, imposte o consigliate che furono a Roma dalle stesse vicende della guerra Sociale, non tutti gl’Italici parteciparono da quell’anno. I Lucani ed I Sanniti, soli nel gruppo degli Italici stretti in alleanza contro la grande città, respinsero i benefizii che Roma lor presentava sulla punta della spada con la legge Giulia e Plautia–Papiria. E continuarono la guerra. Infine, Lucani e Sanniti ottennero il dritto di cittadinanza romana con un Senato–Consulto dell’871. Divennero cittadini di Roma; e posarono le armi.
Giova chiarire le relazioni di diritto che congiunsero i popoli alla novella patria, prima e dopo il grande fatto della cittadinanza, data od ottenuta. È un nuovo periodo, che incomincia per essi nella storia dei tempi.
Per molti secoli Roma chiuse lo Stato nella cerchia del suo pomerio. Ingrandiva di territorio, aumentava di popolo; ma lo stato era sempre entro il primitivo recinto sacro che aveva segnato l’aratro di Romolo. Ingrandiva per un processo di aggregazione, non di assimilazione. Soggiogò man mano i popoli circostanti; e i vinti non ridusse schiavi, ma non fece cittadini: se non furono soggetti, uguali non furono; li diceva con cortese parola «socii» che non implica uguaglianza, ma concorso; un rapporto d’amicizia, sì, ma per concorrere insieme allo scopo fatale di fondare il popolo romano, romanam condere gentem.
Poiché lo Stato era entro il recinto sacro del pomerio, cittadino vero e perfetto dello Stato non poteva essere se non colui che avesse il domicilio entro il recinto sacro. Di qui il diritto di cittadinanza ambito, negato e concesso ai popoli socii. La concessione non avvenne che per gradi; non tanto spontanea, quanto forzata; e fu un processo di aggregazione, prima che giungesse all’assimilazione completa mercé la legge Giulia.
Cotesti gradi furono i varii rapporti di diritto pubblico che si stabilirono tra Roma e i popoli e gli Stati o le città, in seguito alle guerre, alle alleanze, e alle conquiste che estendevano il nome e l’imperio del popolo romano.
Con quel ristretto numero di Stati o città, con cui entrò in relazione d’amicizia sul piede che pareva d’eguaglianza, Roma creò in Italia un rapporto d’«alleanza»; e le città perciò furono dette federate. Le quali restarono in condizione di Stati sovrani, poiché non perdettero il dritto di battere moneta, né le leggi e le assemblee e i magistrati loro propri: ma in verità la federazione non fu se non dritto di protettorato, più o meno esteso, se alle città federate non restava il dritto sovrano di pace o di guerra. Dovevano anzi alle guerre di Roma contribuire, tra certi limiti e condizioni, aiuti in danaro e di uomini, sotto specie segnatamente di navi e di marinai per le città federate poste sul mare.
Tutte le altre città che non fossero le «federate» quando, dopo sommesse o soggiogate, entrarono in relazione di diritto con Roma, vennero in dipendenza non mascherata; e si dissero «municipii». Per alcune città o più ricalcitranti, o più resistenti, o piu temute, i vincoli di dipendenza si strinsero ed accrebbero sino ad essere come un castigo; e queste ebbero il nome di «prefetture». I municipii, entrando nell’àmbito del dritto pubblico romano, conservavano il comune, le assemblee, ed i magistrati propri; perdevano l’autonomia sovrana loro, e, quelli sottomessi di forza, una parte di loro terre; davano tributi e contingenti alla città e alle guerre di Roma: ma in compenso Roma li considerava come socii, ossia come parte della «lega romana». Gli abitanti del municipio diventavano anche cittadini di Roma; ma cittadini, dirò così, cadetti o di secondo grado; poiché partecipi al dritto privato del Romani, che si fondava sul connubium e sul commercium, ma non partecipi al dritto pubblico di Roma, e vuol dire non ammessi al dritto attivo e passivo del voto politico, per cui solamente la persona era cittadino ossia optimo jure, cioè perfetto.
Il municipio ebbe dunque la civitas o cittadinanza senza suffragio. I cittadini dello «prefetture» ebbero anche essi i dritti minori di cittadino romano; ma il comune, le assemblee, i magistrali propri alla città, le erano tolti e così anche le leggi proprie; Roma mandava ogni anno a reggerle quello che noi diremmo Commissario regio e che essa diceva Prefetto. Questo stato di pubblica interdizione era, naturalmente, temporaneo.
Soggiogando i popoli, Roma scioglieva le loro federazioni; proibiva le loro assemblee politiche, e puniva la giusta resistenza loro, mercé una specie di taglia di guerra, che consisteva nel terzo del territorio della città soggiogata.
Questa terza parte o era venduta, o data in fitto a lunghi termini, per conto del popolo romano, a quei patrizi, a quei pubblicani nobilitati: i quali, dopo un qualche periodo di tempo, mutando il possesso in dominio, diedero causa alle leggi agrarie. Coll’estendersi delle conquiste crebbero le estensioni di queste terre italiche, venute al popolo sovrano come ragione alle spese di guerra: e Roma le diede in dono ai suoi proletari e ai suoi soldati. Così, accanto ai municipii, sorsero le Colonie.
Queste furono in origine di cittadini della lega latina e di romani, quando Roma era a capo della lega latina: perciò si dissero colonie latine. Ebbero un complesso di dritti che non occorre pel caso nostro di specificare; ma tale ad ogni modo che può dirsi ragguagliassero le colonie latine alle città federate. Ma sciolta che fu la lega latina, Roma mandava fuori, nelle nuove colonie, i suoi cittadini, per isgravarsi dei torbidi elementi interni, e poiché allo stesso tempo fossero presidio di soldati tra i popoli soggiogati, coloni armati della spada e dell’aratro.
Questi ultimi coloni, quantunque fuori di Roma, continuarono ad essere cittadini romani con tutti i dritti al doppio elettorato; poiché la colonia si tenne come una particella staccata da Roma. Le leggi di Roma erano le leggi della colonia; ma perciò stesso non era sovrana di sé, e non poteva battere moneta. Ma si governava da sé, con le sue assemblee comunali, con i suoi magistrati e le leggi romane. Però «Colonia» non era che il comune costituito dall’insieme dei coloni romani; essi soli cittadini e partecipi al governo della colonia: gli antichi abitatori furono, tutt’al più, considerati come cittadini romani, ma senza il doppio suffragio, e non pare avessero parte al governo e alle assemblee della città. La patria era dunque per essi una specie di «prefettura» aggregata alla colonia; ibrido innesto che dovea perpetuare uno stato di sentimenti ostili, tra vecchi e nuovi abitatori.
Tutte codeste diversità di dritto pubblico caddero alla pubblicazione della legge «Giulia» di Lucio Giulio Cesare (nel 664-90), che non si vuol confondere con la legge «Giulia municipale» di Cesare dittatore. — Tutti vi acquistarono, meno forse le città federate.
Per la Lucania le città federate furono Pesto, Velia2, Turii3, Eraclea4. Di Eraclea fu celebrato, più che altro, l’equum foedus, che Cicerone dice «singolare» per qualche speciale disposizione, che però ci è ignota; e fu stretto nel 278 a.C. L’alleanza con Turii fu nel 302; e queste sono le sole nòte cronologiche, che ci è dato indicare per le città federate della Lucania. Dopo la legge Giulia, Eraclea stette in forse, se accettare o no la cittadinanza romana; accettando, era d’uopo sottoporsi alle leggi di Roma; e quella, ancorché larva d’indipendenza, del battere moneta era perduta. Se Metaponto fu federata, non so: ma è probabile. Nei prossimi Bruzii, furono tali Petilia, Locri, Reggio.
Le città che restarono per un certo periodo di tempo nel triste stato di prefetture, dovettero essere ben numerose, tenuto conto dell’aspra resistenza dei Lucani a Roma, e del non infrequente mutare di umori o di politica nel governo della loro federazione. Cessarono, è lecito di credere, quando ai Lucani fu data la cittadinanza. E se nel «libro delle Colonie» (che è forse del I secolo dopo l’era volgare) si trovano indicate con la nòta di «Prefetture» Vulceio, Pesto, Potentia, Àtena, Consilino, Tegiano, Grumento e Velia5, o la notizia si riferisce ai tempi anteriori alla legge Giulia, o si vuol dubitare che quella qualifica si abbia ad intendere piuttosto di colonie; poiché non è dubbio, per titoli autentici, che infatti furono colonie parecchie di quelle città, come Pesto e Grumento, anche prima dei tempi imperiali.
Colonie latine, o, a dir meglio, col dritto delle colonie latine, che su per giù si ragguagliano, come fu detto, alle federate, furono: Venusia, fondata nel 201 a.C.; Pesto, nel 273; Cosa (ed è dubbio se la città della Campania, ovvero Cosa tra gli Irpini e i Lucani) nel 273; e Copia, che fu Turii mutata di nome, nel 193. L’anno dopo, Vibo Valentia nei Bruzii; Benevento nel 268; Isernia nel 265; Brindisi nel 244. A Turii, ossia Copia, è noto dagli storici che furono assegnati 30 jugeri di terra ad ogni soldato a piedi, 60 ai cavalieri. A Vibo o Vibona, ove mandarono 4mila coloni, 15 jugeri ai fanti e 30 ai cavalieri6. Quasi tutte furono fondate nel corso del III secolo avanti l’era volgare.
Nel secolo seguente il II a.C. ebbero sviluppo le colonie cittadine o romane: e mentre che per la Lucania non si trova indicata che Bussento nel 191-4 a.C., vediamo, in questo stesso breve periodo di tempo, fondarsi colonie romane a Vulturno, a Pozzuoli, a Salerno, a Temesa dei Bruzii; e vuol dire che Roma mirava allora alla sicurezza del littorale, mentre di guardia all’interno erano le colonie precedentemente fondate. Così per l’altro littorale Jonio e Adriatico.
Dopo la guerra Sociale, per quel sistema politico che inaugurò Silla a compensare i suoi soldati, e che imitarono così i Triumviri come Augusto e i suoi successori, crebbe il numero delle colonie romane. Colonie fondate probabilmente da Silla, ma di certo prima della morte di Cesare, furono, nella Lucania, Bussento una seconda volta poiché la si trovò spopolata dei coloni mandativi undici anni prima; Pesto7, che era stata già colonia latina, come si è detto;e Grumento. Fondata dai Triumviri fu Venusia, di nuovo, nel 711, ovvero 43: e in questa espropriazione forzata dei vecchi possessori a favore dei soldati vincitori a Filippi, il campo e la casa del padre di Orazio passò ai veterani; ed egli si disse8
Inopemque paterni et laris et fundi!
mentre all’altro capo d’Italia Virgilio lamentava della sua Mantova la troppa vicinanza a Cremona! La città di Blanda che in un titolo epigrafico9 si trova detta Blanda Julia, parrebbe fosse colonia fondata da Ottavio prima del 727, o 27 a.C., ovvero da Cesare.
Ma sia per fondazione di colonia, sia piuttosto in parziale assegnazione di terre a gruppi di coloni, specie veterani, in antichi municipii, questi fatti continuarono dopo l’Impero. Grumento ebbe nuovi coloni, probabilmente da Claudio; e pare ne traesse il nome10. Pesto ebbe da Vespasiano coloni che furono i classiarii della flotta a Miseno; e allora prese il cognome di Flavia11.
Le leggi che davano ai popoli Italici la piena cittadinanza di Roma, non crearono, non riconobbero un diritto di rappresentanza; non abilitavano i cittadini a dare il voto nella propria città per sanzionare le leggi o eleggere i magistrati dello Stato. Questo dritto supremo non poteva esercitarsi altrimenti che nei comizii della grande città, e recandosi l’elettore a Roma! Qui dunque era mestieri fossero iscritti tutti I novelli cittadini, neoelettori d’Italia; e la tessera del loro novello stato civile era l’ascrizione ad una delle romane tribù. L’ascrizione avvenne per città; e più tardi anche per intere provincie. Per la Lucania, grazie alla letteratura lapidaria, sappiamo che le città di Potentia, di Grumentum, di Àtena, di Vulceium, di Buxentum furono ascritte alla tribù Pomptina; Pesto invece alla tribù Moecia; Eburum alla tribù Fabia; Venusia alla tribù Horatia; Turii, ovvero Copia, alla tribù Aemilia; Petilia alla tribù Cornelia; Velia alla Romilia.
Venute che furono le colonie latine e le città federate nella piena cittadinanza di Roma, perdettero del tutto il dritto di battere moneta. Questo dritto era passato già per varie vicende. Della monetazione delle colonie latine per la nostra regione si conoscono di Venusia le monete di bronzo, e di Pesto quelle di argento e di bronzo, che improntano la nòta dell’autorità del loro magistrato municipale12: esse furono battute alla metà del secolo III a.C. Ma quando cominciò in Roma la monetazione dell’argento, e fu nel 486-263, venne tolto a tutte le città soggette o protette che fossero, il diritto di battere moneta di argento; però restò libera la coniazione del bronzo. Poi anche questa facoltà fu tolta, verso il 496-264; ma fu fatta una eccezione solamente per tre sole città; e queste furono Pesto, Venusia e Brindisi. Però ebbero l’ordine superbo di dare alla loro moneta di bronzo un peso inferiore a quella di Roma; e così avvenne che in quelle città fu coniato l’asse semiunciale un secolo innanzi che fosse battuto a Roma; dove non prima della legge Plautia-Papiria l’asse cessò di avere il peso di un’oncia, e scese a mezza13.
Sotto l’impero, il dritto di battere moneta d’oro o d’argento fu riservato all’Imperatore; restò al Senato il privilegio di coniare, nella sua zecca di Roma, tutta la moneta di bronzo che circolasse in Italia. Ma anche allora fu fatta un’eccezione per la città di Pesto. Il Senato ne dié licenza alla città del Silaro; e la nòta della graziosa concessione si trova espressa sulle monete pestane14.
Unificata l’Italia e i cittadini dalla legge di L. Giulio Cesare, Augusto, per rendere agevole anzitutto il censimento e la riscossione delle imposte, ripartì l’Italia in undici regioni. Fu, secondo l’ordine, regione prima la Campania, dal Tevere fin presso al fiume Silaro; seconda l’Apulia e la Calabria all’Adriatico; terza la Lucania e i Bruzii fino al Jonio e allo stretto siculo; quarta il Sannio tra il Nar, il Tevere e il Frento; quinta il Piceno l’Esi e l’Aterno; le altre regioni sino all’undicesima si estendevano fino alle Alpi.
Per cotesta ripartizione di Augusto gli scrittori sogliono dare allo spartimento della Lucania il fiume Sele per suo confine con la Campania. Ma poiché Plinio nomina espressamente tra popoli lucani la popolazione di Eburum, che siede nei campi alla destra del Sele, è d’uopo ritenere, che il vero confine fra le due regioni fu piuttosto il Tusciano che è una breve riviera alla destra del Sele stesso. Se il fiume Silaro o Sele fu linea di confine tra Lucania e Campania, non poté essere limite altrimenti che verso le foci sue, non già nel corso superiore più prossimo all’Appennino; giacché gli Eburini non si potrebbe assegnarli alla Campania15.
Dal lato di settentrione fu confine della regione il fiume Bradano; e quanto al suo ultimo corso, non è dubbio, poiché Metaponto, a sinistra del Bradano, era compresa nella Lucania16. Ma è dubbio quanto al corso superiore. Questo fiume ha le origini prime dalle acque del Lagopesole e si sbranca in diversi rami. Or se per linea di confine settentrionale alla Lucania si vuol segnare, nel tronco superiore di questo fiume, quel ramo precipuo che sgorga dal lago suddetto (come fanno parecchi cartografi) resterà fuori della Lucania non soltanto Venusia, Ferentum ed Acheruntia, ma Banda altresì e quei popoli Bantiti, che Plinio espressamente enumera tra i Lucani, non altrimenti che aveva fatto per gli Eburini. È forza dunque ritenere come confine settentrionale della regione il Bradano, sì, ma per tutto il suo corso; compresi quei varii suoi rami influenti che hanno sulle mappe i nomi generici di «fiumarella» di Acerenza, di Banzi o Genzano. Per tal modo, i popoli bantini rientrerebbero nel territorio dell’antica loro gente; il territorio di Venosa resterebbe prossimo o contiguo al confine: e il colono venosino avrebbe arato una terra che, come scrisse il poeta, poteva dirsi appula e dirsi lucana, non altrimenti che lui stesso il poeta ben poteva rimanere in dubbio, se fosse appulo o lucano17. Pel contrario, dato il confine della Lucania dal Bradano del Lagopesole, Orazio non sarebbe altrimenti che appulo; e questo mal risponde alla parola di lui, contemporaneo di Augusto.
Del confine fra la Lucania e il Bruzio si può indicare come certi i due punti estremi del fiume Lao sul mar Tirreno, e del fiume di Turii o Coscile che si mescola al Crati, sul mare Jonio; però una linea che congiunga questi due punti estremi, può disegnare il confine interno delle due parti della regione, ai tempi di Augusto o di Strabone18. Che coteste linee non restassero sempre immutate, si può dubitare. Ai tempi costantiniani, il territorio metapontino appartenne piuttosto alla Calabria (dei Salentini) che alla Lucania, e Bussento ai Bruzii più che alla Lucania19; e, d’altra parte, alcune iscrizioni poste in Salerno ai Correttori di Lucania e dei Bruzii dànno a credere che Salerno fosse aggregata alla regione della Lucania in quel medesimo periodo dei tempi costantiniani20.
La ripartizione amministrativa di Augusto non pose a capo delle regioni un magistrato che accentrasse in sé tutti i poteri, per l’àmbito della regione; non recò offesa alla indipendenza dei municipi, secondo i termini della legge Giulia municipale. Ma nel corso del II secolo dell’Impero l’autonomia dei municipii qualche iattura venne a soffrirla; e cominciò allora il mutamento della competenza giudiziaria delle città. Adriano (117-138) divise l’Italia in quattro circoscrizioni giudiziarie; e preponendo a ciascuna di esse un Consolare, accentrò in loro certi ordini di affari, specie dell’amministrazione della giustizia. Poi i Consolari ai tempi di Marco Aurelio (161-169), a quanto pare, ebbero il nome di Giuridici; ma di essi poco si sa, e punto del loro numero e delle circoscrizioni cui erano preposti; le quali non ebbero, forse, stabile assetto o delimitazioni immutate. Fra i pochi nomi conosciuti dei giuridici, un titolo epigrafico ha conservato quello di «Q. Erennio Silvio Massimo, Giuridico per la Calabria, per la Lucania e i Bruzii»21.
Un altro titolo recentemente scoperto ad Ostia, ricorda «come Procuratore della Lucania» un L. Calpurnio Modesto, a cui metteva un titolo onorario la corporazione dei mercanti di grano22. Questa specie di procuratori erano ufficiali incaricati alla riscossione delle imposte fiscali, subordinati al capo della regione, come già nelle provincie senatorie i questori. Dal titolo non si comprende l’epoca di cotesto «Procuratore della Lucania»: io credo del IV secolo.
Una novella partizione dell’Impero fu fatta, come si sa, da Diocleziano. Ma nel non breve periodo che intercede da Aureliano, anzi da Traiano a Diocleziano, gli altri magistrati per l’amministrazione pubblica delle province o delle regioni, si trovano indicati col nome di Legati, di Prepositi ed anche di Correttori. Un titolo epigrafico ha conservato il nome di M. Antonio Vitelliano, che è detto «Preposto al territorio dell’Apulia, della Calabria, della Lucania e dei Bruzii con speciale incarico di ristabilirvi la pubblica sicurezza»23. Un’altra epigrafe parla di un «Preposito all’Umbria, al Piceno ed all’Apulia». Erano dunque commissari in missioni speciali con competenze o giurisdizioni mutabili.
Il «Correttore» che dopo la partizione dioclezianea fu il supremo magistrato proprio della Lucania e Bruzii, e di due o tre altre regioni, ebbe in origine ufficio, competenza e giurisdizione più alta d’un capo di provincia, poiché sin dai tempi di Aureliano si trova, più e più volte, nei titoli epigrafici il Corrector Italiae.
La nuova divisione dell’Impero avvenne nel 292; e l’Italia fu spartita in dodici circoscrizioni. La VII provincia, o regione, o circoscrizione comprendeva: Ia Campania e il Sannio; l’VIII l’Apulia e la Calabria; la IX comprendeva la Lucania e i Bruzii. Poi al IV secolo, disgiunta che fu la Campania dal Sannio, si tenne come IX regione la Campania, come X la Lucania e i Bruzii, come XI l’Apulia e la Calabria, come XII il Sannio.
A capo della duplice regione Lucania et Brutiorum e dell’altra Apulia et Calabria era il Correttore. È dubbio per me se il nome gli venne, come in antico, dall’incarico ad corrigendum statum Italiae, ovvero dal nuovo fatto che il Corrector era messo a capo di due regioni o spartimenti dello Stato, che, uniti in un corpo, egli reggeva insieme allo stesso tempo; e infatti il Corrector si trova a capo non solamente della X regione Lucania e Brutii, e della XI Calabria e Apulia; ma anche dell’VIII Tuscia ed Umbria, e della XIII Flaminia e Piceno, suburbicarii, fino al 364. Due titoli epigrafici farebbero menzione altresì del Corrector Apuliae et Lucaniae, ma i titoli inventati o interpolati, non hanno valore24; e il congiungimento amministrativo di quelle regioni è ignoto alla storia.
I Correttori che furono in origine magistrati straordinarii per speciali missioni, diventano dopo la riforma dioclezianea governatori di provincia con grado mezzano tra’ consolari e i presidi. Dipendevano dal Vicarius urbis Romae; al quale era devoluto l’appello dal Correttore. Come Capi di una provincia o regione, hanno la sorveglianza amministrativa sulle città; ne verificano i conti, come già era uffizio dei Curatori; curano la riscossione delle imposte, la coscrizione delle leve militari, l’esecuzione delle pubbliche opere dello Stato, la manutenzione delle pubbliche strade; e in fine rendono giustizia sì nel civile, sì nel criminale, fino all’ultimo supplizio. E quando i Capi delle provincia furono detti Presidi, restarono i Correttori unicamente per la Lucania–Bruzii e per l’Apulia–Calabria. Essi sono gli ultimi magistrati supremi, di cui si abbia notizia per le due regioni suddette, fino al cader dell’Impero.
In quale parte della regione risiedessero non si può dire con sicurezza. A Reggio, a Grumento, a Pesto, a Velia25, a Salerno, furono trovati dei titoli epigrafici posti a qualcuno dei Correttori della Lucania e Bruzii; ma non si potrebbe concludere che in qualcuna di quelle città residessero essi come di norma. Da altri indizii parrebbe meno improbabile la residenza loro a Reggio o a Salerno26. Forse era a loro scelta il preferire l’una o l’altra città della regione27. Salerno, ad ogni modo, era compresa nella regione IX della Lucania e Bruzii, ai tempi costantiniani.
NOTE
1. Argomento tratto da LIVIO, Epitome, lib. X della decade VIII.
2. CICERONE, Pro Balbo, 24, 55. LIVIO, lib. VI, dec. III, 39.
3. PLINIO, 34, 32.
4. CICERONE, Pro Balbo, 8, 21.
5. Nel libro delle colonie si legge (Vedi Gromatici veteres, ex recentione Caroli Lachmani — Berolini 1848, pag. 208):
In provincia Lucania Prefecture iter populo non debetur (altro cod. debebatur) — Vulcentana, Pestana, Potentina, Atenas et Consiline, Tegenensis, quadrate centuriae in jugera n.cc. — Grumentina, limitibus Graecanis in jugera n.cc. Decimanus in oriente, Kardo in meridiano — Veliensis actus n. Xq. per XXV.
6. LIVIO, Iib. V, dec. IV, 40.
7. Conf. Corp. Ins. Latin., vol. X, pag. 53.
8. Epist. II, 2, 50.
9. Corp. Ins. Latin., vol. X, n. 125.
10. MOMMSEN dice:
Fieri potest ut a Claudio cognomen traxerit, nam in laterculo praetorianorum (vol. VI, n. 2382, C.I.L.) inveniatur Q. Vibius, A. f. Cla. Neoptolemus. Grum. (In Corp. Ins. Latin. X, pag. 27). — Conf. la nota seguente.
11. Corp. Ins. Latin. X, pag. 53, ove si ricorda il latercolo: — T. Atilius T. f. Fla. Rufus Poesto.
12. Alcune monete pestane, invece della sigla SPDSS (Signatum Paesti De Senatus Sententia), hanno le altre SPDDS, cioè: Signatum Paesti Decreto Decurionum Sententia; ed altre SPDD, Signatum Paesti Decreto Decurionum. Conf. LENORMANT, La monnaie dans l’antiquité. Paris, 1878, vol. III, p. 215.
13. LENORMANT, La monnaie dans l’antiquité. Vol. II, pag. 202, 5. — MOMMSEN, Hist. monn. romaine, I, 139. III, 182 e pass.
14. LENORMANT, Op. cit., vol. II, 212, dice:
«Di Pesto si hanno delle piccole monete di bronzo con la testa di Augusto e di Tiberio, con i nomi dei duumviri municipali e con la leggenda — PAE(sti) S(ignatum) S(enatus) C(onsulto) ovvero SPSC S(ignatum) P(aesti) S(enatus) C(onsulto), ovvero De Senatu Sententia».
15. Conf. Corp. Ins. Latin., vol. X, pag. 49.
16. PLINIO scrisse (III, 15): Oppidum Metapontum, quo tertia Italiae regio finitur. Non altrimenti Strabone, che comprende Metaponto nella Lucania.
17. HORAT. Sat. lib. II, I:
Sequor hunc, Lucanus an Apulus, anceps;
Nam Venusinus arat finem sub utrumque coloniam
Missus ad hoc, pulsis (vetus est ut fama) Sabellis,
Quo ne per vacuumRomano incurreret hostis;
Sive quod Appula gens, seu quod Lucania bellum
Incuteret violenta.
18. STRABONE indica i coinfini della Lucania con parole chiare, che però taluni interpreti (ediz. Amstelaedami, 1707, I, 302) per mala punteggiatura rendono oscure, e dicono:
«Dal Silaro al Lao (sul Tirreno), da Metaponto a Turii (sul mare Jonio), e nell’interno da’ Sanniti (cioè, dagli Irpini, ovvero dall’alto Ofanto presso Conza): l’istmo che si stringe da Turii a Cirella presso il Lao misura 300 stadii». Lib. VI, 392.
19. Ciò si ricaverebbe dal «Libro delle Colonie» se il testo può ritenersi incorrotto, ove si legge (V. Gromatici veteres del LACHMAN, sopracitato, pag. 208):
Provincia Brittiorum… Ager Buxentinus (altro cod. Buxentianus) a (triunviris veteranis?) est adsignatus in cancellationem limitibus maritimis. — Conf. MOMMSEN, in Corp. Ins. Lat., vol. X, pag. 85.
20. V.N. 517 e 519 nel Corp. Ins. Lat., vol. X.
21. Corp. Ins. Lat. vol. X, pag. 85. È un’iscrizione di Telese: Q. Herennio Silvio Maximo C. V… Jurid. per Calabr. Lacaniam Brittios, etc. — In un’iscrizione greca lo si trova indicato per l’Apulia, Ia Calabria e la Lucania: δικαιοδότης (juridicus) Απυλιας Καλαβριας Λυκανια (sic); — Apud MOMMSEN, Ephem. epigr. IV, p. 224.
22. Nelle Notizie degli scavi di antich. del Dicembre, 1880:
Q. Calpurnio C. F. Quir. Modesto. Proc. Alpium Proc. Ostiae ad ann. Proc. Lucaniae Corpus mercatorum framentariorum, ecc.
23. Corp. Ins. Lat. vol. IX, N. 324:
P.P. (Praepositus) tractus Apuliae Calabriae Lucaniae Bruttiorum, ob… singularem industriam ad quietem regionis servandam. Postulatu populi D.D.P.
24. Conf. Corp. Ins. Lat. vol. IX, n. 29* e 180*. Sono due iscrizioni di Ceglie e Mirabella, l’antica Eclano, che il Pratilli, il Lupoli, il Corcia ed altri riferiscono per vere.
25. V. Corp. Insc. Lat. n. 468 del vol. X.
26. La costituzione di Costantino Magno 319 (nel Cod. Teod. di cui infra) si dice ricevuta dal Correttore Ottaviano in Reggio. Quella di Valentiniano I, nel 364, si dice (ibidem) ricevuta dal Correttore Artemio in Salerno. — Conf. GIANNONE, Stor. Civ. lib. II, c. 3, § 3.
27. Dei Corrector Lucaniae et Brutiorum sono finora noti i nomi che seguono (Conf. GIANNONE, Storia Civile, lib. II, c. III, § III. ANTONINI, p. 113. MARQUARD, L’amm. publ. romana, pag. 252. — Corp. Ins. Lat. vol. X, pass.):
1º Il primo sarebbe quel Tetrico, che, preside di Aquitania, venne de’ suoi soldati sollevato allo Impero: ma vinto che fu, per segreti patti, da Aureliano, questi lo nominò di poi «Correttore della Lucania» secondo Eutropio (9, 13), Vopisco (Aurel. 39) ed Aurel. Vietor (Caes. 35); e ciò tra il 270 e il 275. Ma Trebellio Pollione (Trig. tyr. 24) scrisse, invece, che Aureliano Tetricum Correctorem totius Italiae fecit, id est Campaniae, Samnii, Lucaniae, Brutiorum, Apuliae, Calabriae, Etruriae, atque Umbriae, Piceni et Flaminiae, omnisque annonariae regionis. Il Marquard, nella prima edizione dell’opera sull’Amministrazione romana, suppose che i Correttori, potevano, forse, prendere il titolo di Correctores Italiae per opposizione delle provincie fuori d’Italia; e così il Correttore della Lucania si sarebbe appellato ufficialmente Corrector Italiae, regionis Lucaniae; che poi scrittori poco diligenti, per brevità, confusero nei titoli. Ma, nella posteriore edizione dell’opera stessa, è venuto nella sentenza del Mommsen; il quale fondandosi non solamente sul passo surriferito di Trebellio Pollione, ma su cenni di parecchi testi epigrafici, è venuto nella conclusione (da noi seguita nel testo) che fino al 290 l’Italia stette sotto un solo Corrector; e che solamente solo dopo Diocleziano fu aumentato il numero di questi magistrati, e furono messi a capo di alcune circoscrizioni o provincie, di quelle create da lui. Gli scrittori che accennano a Tetrico quale Corrector Lucaniae, avrebbero dunque attribuito i titoli del loro tempo ad un periodo più antico. Ma la materia, per vero dire, non è ancora fuori discussione.
2º Claudio Ploziano (Dalle lettere del 314, nel Cod. Teodosiano, lib. II, tit. 29, 1).
3º A. Meihilio Hilariano, nell’anno 316 (Nel Codice stesso, lib. 9, tit. 18, 1. E nel Cod. Giustinian. 1, 15, de decur. lib. X).
4º Ottaviano (Da lettera del 319, nel Codice Teod. [lib. VII, tit. 22, 1] ricevuta dal Corrector in Reggio).
5º Alpinio Magno del 323–6 (Da una iscrizione di Salerno. — Corp. Ins. Latin. vol. X, n. 517).
6º Atenio, o Artemio (Da due costituzioni di Valentiniano a lui dirette nel 364 [Cod. Teod. lib. 8, tit. 3, 1] una delle quali ricevuta dal Corrector in Salerno).
7º Q. Aurelio Simmaco, nel 365. — L’Antonini (pag. 115) riferisce anche il nome di Q. Aurelius Nicomachus V. C. Corrector Luc. et Britt.: che è lo stesso di questo Q. Aurelio Simmaco, famoso.
8º Britius Praesens, V.C.: in un marmo trovato tra Velia e Pesto. Fu certamente non il suocero di Commodo, né probabilmente uno dei suoi figli o nipoti (a cui si riferisce l’Antonini); ma altri dello stesso nome, e del IV secolo. — Conf. Corpus Ins. Latin. n. 468, vol. X.
9º Rullus Festus V.C. (Da una iscrizione di Grumento. — Corp. Ins. Latin. vol. X, n. 212).
10º Annio Vittorino V.C. (Da una iscrizione di Salerno. Corp. Ins. Latin. n. 519, vol. X).
11º Venantius Vir spectabilis: dei tempi di Teodorico (526). Da lettere in Cassiodoro, Variar. lib. III, 8, e in Marini, Pap. dip. p. 138.
Nello stesso Cassiodoro sono quattro lettere, una diretta a «Vitaliano V.C.», due ad Anastasio, ed un’altra a «Maximo V.S.», intestate a ciascuno di loro come a Cancellario Lucaniae et Brutiorum (Variar. lib. XI, 39, e XII, 12, 14 e 15). Erano per le provincie Ufficiali superiori dell’ordine finanziario, come Ragionieri o Ricevitori delle imposte, anziché, come oggi diremo, Segretarii Generali delle Prefetture o Correttorie.