Sito ANCR Avigliano
Skip to main content

CAPITOLO X

FEUDO E COMUNE

Nel lungo periodo della dominazione dei Longobardi, quando la nuova evoluzione dell’istituto della proprietà non era giunta ancora all’istituto giuridico del feudo, ma si appressava a divenirlo, in quel periodo di tempo non si incontra nei documenti superstiti, per la regione nostra, altri, fuorché i Conti d’Acerenza, di Marsico e di Potenza. Un Pandolfo dominatore di Conza e di Rapolla nel 967 è in carte di fede sospetta.

Arrivano i Normanni; e non è dubbio che essi divisero il paese a feudi e a brani di feudo tra’ capi maggiori e minori della gente d’armi, che conquistava e manteneva la conquista. Con Guiscardo Duca di Puglia e con Ruggiero re il sistema abbarbica e ramifica: allora avvenne che, non pure un paese abitato, ovvero una tenuta di terra, ma anche un pezzo di terra nel perimetro di quel paese o di quella tenuta era concesso dal sovrano o dal feudatario in capo al sotto-feudatario minore, a titolo di feudo. Allora avvenne che anche i Militi (com’erano detti i nobili, fedeli del re), possedessero qui e qua a titolo feudale tanti «villani ovvero rustici» come li chiamano le carte del tempo, non altrimenti che tanti capi di armento sparsi a pascolo sul feudo. Codesti gruppi di «villani» raccolti a famiglie in capanne sopra una tenuta non altrimenti abitata, costituirono man mano quei paesi che, o esistono ancora o, se già scomparsi, pure da prove multiplici si trae che esistessero ben numerosi innanzi al XV secolo.

Né manca figura di «villani» in dipendenza feudale da un feudatario, che abitavano in città o sul territorio di città dipendente da un altro feudatario: onde derivava un intreccio di relazioni nell’ordine finanziario e militare, che rende confusa la notizia della sorte loro.

È dei tempi normanni, e propriamente della seconda metà del secolo XII, un monumento di grande importanza per la notizia della proprietà feudale nel regno di Puglia; che è noto sotto il nome di Registro dei Baroni. Fu compilato tra gli anni 1154 e 1168 (oltre alle postume aggiunte dei tempi svevi), come ha dimostrato l’illustre B. Capasso1, e non per una mobilitazione di armati a non so che spedizione in Terrasanta secondo l’avviso degli antichi eruditi napoletani, ma per qualche spedizione militare piuttosto all’interno del regno. Delle odierne provincie della regione napoletana non contiene le Calabrie, che erano ancora in quel tempo di pertinenza amministrativa della Sicilia: né mostra un qualche ordine ovvero ripartizione di provincie o giustizierati secondo che questi erano disposti ai tempi di Federico II, o dello stesso re Guglielmo, in cui il registro fu compilato. Desso è, a parlare propriamente, un registro non tanto de’ feudi quanto dell’esercito feudale, secondo che questo era sparso in paese; e poiché l’esercito si componeva di militi o gente di arme stanziati nei feudi, e questi feudi, in ordine al servizio militare, erano aggruppati secondo certe unità superiori, che potrebbero corrispondere a quello che ora diremmo grado di colonnelli o generali; così avviene che si trova inscritto in questo registro il nome del feudo e del suo feudatario coll’obbligazione feudale di tanti soldati; e si trovano i feudi disposti a gruppi in dipendenza di un feudo o di un feudatario superiore. Punto con l’uniformità de criterii dell’oggi, bensì secondo che le condizioni storiche dell’epoca avevano messo un feudo o un pezzo di terra in dipendenza piuttosto di un feudatario maggiore, lontano, che di un altro più prossimo.

In questo importante monumento normanno la regione nostra non va più in là dalla linea del fiume Sinni, come altrove fu osservato: e di tanta distesa di territorio i feudi si trovano disposti sotto i titoli feudali dei Comitali o Contee di Gravina, di Montepeloso, di Montescaglioso, e sotto il titolo della «Comestabulia» di Tricarico, che era l’ufficio di Contestabile o comandante unicamente militare; mentre il Conte, capo del Comitato, era non solo delegato del Sovrano normanno per l’amministrazione della giustizia civile e criminale, ma comandante militare altresì delle forze militari della sua Contea.

Quasi tutti i paesi della regione si veggono, secondo questo registro, infeudati: e quelli che non vi si trovano nominati (per un esempio, Melfi, Acerenza, Potenza, Moliterno, Saponara, Stigliano ed altri) non si può dire se per dimenticanza dello scrittore, o per lacune del documento o se piuttosto per ragione di demanialità ossia appartenenza diretta al demanio del Sovrano.

Dalla Contea di Gravina si portano dipendenti i feudi di Tito, di Laurenzana, di Campomaggiore, di Trifogia (che non è Trivigno) e finanche di Marsicovetere, tanto da Gravina lontano! — Banzi è dal Comitato di Andria.

Dal Contestabile di Tricarico (che pare appartenesse in quel tempo al principato di Taranto), dipendevano Albano, Pietragalla, Tolve, San Giuliano (presso Muro, o presso Pietragalla) oggi distrutto; e inoltre Abriola, Monte Marcone (presso il Lagopesole, e distrutto), Spinosa, che non credo l’odierno Spinoso, Riviesco presso Potenza, oggi distrutto anch’esso, e Picerno, Castelmezzano, Trivigno, Anzi, e i due, che più non esistono, Gallipoli di montagna (presso Accettura) e Gloriosa (forse Arioso, presso Pignola). — Armento e Montemurro erano infeudati al vescovo di Tricarico.

Dalla Contea di Montepeloso dipendevano il feudo d’Irso, che più non esiste, i due Aliano superiore e inferiore, Guardia, Missanello, Pietraperciata (o Pietrapertosa), Corneto o Corleto (?), Gracculo, che non è Craco ma forse Grottole, ed Altojanni che è distrutto, presso Grottole.

Dalla Contea di Montescaglioso: San Mauro, Salandra, Gorgoglione, Monte Albano, Cirigliano, Craco, Garaguso, Accettura, Pomarico, Tursi, Camarda che fu poi Bernalda, e questi altri paesi, oggi tutti distrutti e in parte d’ignoto posto, cioè, Petra, Petrolla (presso Montalbano), Castello di Rocca, Castiglione e Cannano sul basso Agri, Terrazzano, Achio o Accio (presso Pisticci), Ingorgo, Pulleno, e infine un altro che nelle stampe è Milliam, e potrebbe essere, per errore di scrittura, Millionico, l’odierno Miglionico.

Satriano, Pietrafesa, Salvia, Brienza, Marsico, Montesano, Padula, Muro erano contee, ovvero feudi minori nel Principato di Salerno.

Queste aride particolarità al lettor nostro dicono poco; e ne ometto delle altre. Ma non passerò senza nota la singolarità di certi paesi, ove la popolazione contadinesca era feudalmente divisa in sei, o sette, o dieci, o più padroni. Per Bella, ad esempio, il registro enumera per nome dodici Militi che posseggono partitamente chi 28 villani, chi 20, chi 18, chi 8, chi 7, e chi un solo villano; in complesso 121 villani sono divisi a dodici padroni. In Muro sono 115 villani ripartiti tra i Militi feudalarii in otto e più gruppi, da 24 fino ad un solo. E poiché ogni «villano» si può ritenere avesse una famiglia che era soggetta anche essa agli obblighi feudali del villanatico, a questa stregua vedrete come tutta la popolazione di Bella doveva essere nelle condizioni della servitù feudale, che era più che il vassallaggio. Non altrimenti o in poco minori proporzioni, Muro, Brienza, Montesano ed altri, quali risultano dal «Registro».

Come poté egli avvenire un tale frazionamento di popolo fra tanti diversi padroni sullo stesso e breve àmbito di terra? Io non saprei spiegare altrimenti, se non ammettendo che di una città presa di assalto, o sottomessa di forza nei primi tempi delia conquista, la popolazione armata che avea resistito, veniva divisa come servi, se non potevano pagare il riscatto, fra’ capisquadra vincitori. Addetti alle opere dei campi furono essi i villani.

Ma con la conquista normanna non tutta la popolazione fu fatta serva: sbocciò nel suo rigoglio il sistema feudale; ed abbrancò uomini e terre che divennero feudo e vassalli; però la proprietà allodiale non disparve; e gli antichi possessori di terre continuarono a tenerle in pieno dominio. I nuovi dominatori introdussero nuovo genere di prestazioni e dazii e gabelle, sui traffichi, sui commercii, sui capitali investiti nelle industrie agrarie o meccaniche, sulle minute vendite ed altri di tal genere; di cui non occorre occuparci. L’uomo a cui era concesso il dominio feudale di un paese o di un territorio, ne diveniva Sovrano; e come delegato del Sovrano aveva l’alto dominio su tutto il territorio, e il dominio su tutto ciò che non era di proprietà particolare: acque, strade, selve, prati, montagne. Il dominio non aveva limiti che nella consuetudine, che (gran presidio dei tempi meno civili) ha più vigore che non la legge stessa. La consuetudine guarentiva i diritti d’uso dei cittadini su questi territorii non posseduti, o non culti e non chiusi al possesso individuale: ma la scarsissima popolazione e le condizioni civili punto favorevoli allo accrescimento di essa non davano importanza economica alle terre inculte; non c’era richiesta, poiché non c’era interesse; libero pertanto al Sovrano d’usarne a suo talento. E il Sovrano locale ne usava a scopo di pietà, donandole alle chiese, ai monasteri, ai vescovi; ne usava a intenti economici che accrescessero i redditi del feudo o ne scemassero i pesi, sia donandone, con obblighi feudali, a militi e gasindi, sia chiamandovi con obblighi servili quanti volessero venirci a coltivare le terre inculte, poveraglia, randagi, perseguitati; sia affiggendovi alla gleba quei tanti prigionieri di guerra che le turbolenze continue e le rappresaglie creavano innumerevoli, e che la miseria faceva inabili a qualsiasi riscatto a danaro. E donando loro un pezzo di terra e una mezza libertà, il Sovrano locale era in suo diritto di mettere, come metteva, quelle limitazioni d’ordine economico o civile, che oggi, al riflesso della idea del dritto progredito e dell’odierna coscienza umana, paiono immanità di gente violenta e spietata; ma che è forza riconoscere erano allora in armonia al dritto pubblico e alla pubblica coscienza. Erano condizioni non che di sudditanza, di vassallaggio o di servitù; limitazione di libertà, decimazioni sul lavoro, atti di ossequio servili e soventi ridevoli, tutti dai più al meno odiosi; eppure, dirò, giustificati dalla logica del tempo e delle cose!

Ai tempi svevi i «villani e rustici di Sorrento» ricorrono all’Imperatore contro i militi, e contro i capi delle chiese e dei monasteri loro padroni; ai quali sappiamo dai documenti superstiti che avevano l’obbligo di prestare l’opera loro gratuita per ogni settimana due giorni; e pel tempo della vendemmia dieci giorni, oltre al trasporto gratuito del vino da Sorrento ad Amalfi, ed oltre al dono grazioso di un presciutto in carnevale e di tante uova a Pasqua. Ma oltre a questi, avevano l’obbligo di non rendere chierico un figlio senza licenza, e di non maritare le figliuole senza licenza dei padroni2. Il chierico addetto che fosse alla chiesa diventava franco da servitù; e la donna passando in altra famiglia era un cespite di rendita che poteva venire a mancare al primo padrone: ed esso non lo permetteva senza un compenso. Da questo principio discendevano quei diritti innominabili, che la tradizione dei soprusi feudali rammenta come di maggiore offesa alla dignità umana; e che vennero di poi man mano transatti in prestazioni pecuniarie. L’accenno a tal genere di prestazioni non è raro nei documenti di posteriore età nella nostra regione3; ma di quei dritti innominabili non è ricordo altrimenti elio in vaghe tradizioni.

Il Comune

Quando i Normanni s’insignorirono delle precipue città dell’Apulia, io credo che esisteva già in esse il Comune, almeno in embrione. La materia è ancora oscura, e quasi inesplorata: ma non si potrebbe ammettere che popolazioni neolatine avessero vissuto cinque secoli di vita, dal V al X, senza che fosse surta tra esse, quasi spontaneo prodotto della razza e dell’ambiente, la prima, condizione della vita comunitativa, che è il Consiglio comune per interessi comuni. In un importante documento di Melfi dell’anno 1044 io trovo indicati i «buoni uomini della città di Melfi» che vendono, ovvero concedono un pezzo di terra presso le mura della città ad un monaco, che vi edificherà una chiesa e un monastero; e gliene rilasciano un attestato4. Chi fosse il capo dei «buoni uomini» e da chi eletto e nominato, non si sa: ma questo significante indizio di Melfi non può essere un fatto sporadico. I Normanni, a quanto pare, nominarono essi il capo di questi naturali rappresentanti degli interessi comuni; e il capo fu il bajulo o baglivo. Però costui non fu altrimenti che amministratore dei redditi feudali del re o del barone nel comune, anziché degli interessi municipali: si sa che anche il rendere giustizia era più che tutto un cespite di redditi al sovrano; e il bajulo, con suoi consultori o assessori o giudici, rendeva giustizia. Federico II riconobbe alle comunità il dritto di assembrarsi per trattare gl’interessi comuni; ma proibì rigorosamente che eleggessero capi, meno che i sindaci, ossia «procuratori temporanei» a speciali negozii. Era dunque già surto nelle comunità maggiori il concetto della elezione del potere esecutivo municipale, che è la caratteristica essenziale dell’organamento comunale; ed era già riconosciuto espressamente dal sovrano l’istituto del Comune, come entità separata dal feudo o dallo Stato.

Sotto i primi Angioini, sono gli stessi re che ordinano alle comunità di eleggere annualmente quegli uffiziali della polizia che erano detti i mastro-giurati, perché le comunità erano responsabili in complesso dei delitti avvenuti nel proprio territorio quando gli autori ne restassero ignoti. Gli stessi re invitavano le comunità alle elezioni degli «ordinati» o come altrimenti si dicessero i rappresentanti del comune per ispeziali negozii, per ispeciali servizi alla curia del re. Sotto gli Angioini della seconda stirpe, cioè nel secolo XIV, il Comune per una serie di evoluzioni non ancora chiarite, arriva al suo intero, se non compiuto organismo; il quale emerge manifesto nella prima metà del secolo XV, nella duplice caratteristica sì dell’assemblea, fonte del dritto municipale, e sì del potere esecutivo, derivante dall’assemblea stessa, sotto il nome di regimentarii, o di deputati, o di sindaci, ovvero di Eletti a reggere il comune. Accanto ad essi, ma in altra sfera, è il rappresentante degli interessi del sovrano, barone o re, sotto il nome di Governatore, o Luogotenente, ovvero Ufficiale o Capitano.

Nel corso di questo stesso periodo di tempo lo stato delle persone si è venuto trasformando. I servi, gli attaccati alla gleba, i rustici o villani, i raccomandati o difesi, per una serie di oscure vicende di concessioni, di transazioni e permutazioni, lasciano le squame della servitù, acquistano il diritto di muoversi da luogo a luogo, quello di trasmettere o ricevere la proprietà per testamento o per compra e vendita; quello di aprire nuove famiglie col matrimonio; addiventano insomma da servi, borghesi se dati ai mestieri, contadini se alle opere dei campi; ma tutti vassalli del Barone o del Re, come gli altri ceti della comunità. Resta solamente qualche strascico di prestazioni in opere o in denaro a ricordo dell’antico stato, a testimonio delle meno antiche trasformazioni loro.

Costituiti gli organi essenziali del Comune, e determinato, almeno per grandi linee, il concetto delle attribuzioni proprie, non tarda a levarsi il Comune di contro al feudo. Sopra ad essi siede il re.

Altrove la monarchia aiutò il comune ad assorgere per deprimere il feudo. Qui da noi questo concetto storico non apparisce; ma non si può sconoscere che qui e qua il re interviene a proteggere alcuni dei ceti sociali dalle angherie del feudatario, quando essi, sotto incomportevoli soprusi, reclamano. Ma è il re che rende giustizia a chi la dimanda, non il sovrano che metta ordine, crei guarentigie, elevi istituti ad afforzare il comune, a indebolire il feudo.

I feudi, nella perpetua vicenda delle devoluzioni, si concedono e riconcedono dal sovrano; ma nella carta di riconcessione nessuna limitazione a certi dritti signorili che offendessero la libertà, del cittadino; nessuna condizione a difesa di esso, secondo che l’idea del dritto pure si elevava nella pubblica coscienza. E unicamente lo stato di fatto, è unicamente il possesso quello che determina i dritti e i limiti di essi, i doveri e le condizioni di essi tra feudatario e comune; le carte di concessioni e riconcessioni del feudo non sì riferiscono altrimenti che allo stato di fatto. Non è dunque la monarchia da noi, che promuova per consciente politica l’elevazione dei ceti alla libertà e alla dignità umana, o che crei o rafforzi l’organamento del comune. Cotesti ordini infatti avvengono, ma per lenta evoluzione interna, grazie al continuo, benché lento, progresso dello spirito umano.

La feudalità in relazione al comune, al cittadino vassallo e alla terra su cui dominava, non era che una forma speciale temporanea, d’un interesse economico immanente. Il feudatario, in ultima analisi, non era e non si considerava altrimenti, che il proprietario della terra e degli accessorii della terra stessa: così acque, strade, boschi e selvaggina, come caseggiato, uomini e Comune.

L’interesse economico del proprietario era l’interesse prevalente del feudatario; di là i suoi diritti legittimi e le sue pretese abusive. Questo interesse economico si manifesta sotto diverse forme nel lungo scorrere degli anni e nel succedersi delle generazioni: i servigli personali, la limitazione ai diritti umani, la manomorta o l’immobilitazione della persona sulla terra si riscattano con prestazioni pecuniarie, sia censo o capitazione, sia decima o terraggio. Il Comune, dal suo lato, emergendo man mano, compra di volta in volta, ovvero prende in fitto perpetuo dal feudatario qualche parte della giurisdizione signorile; e così, tra le più antiche, entrano nella giurisdizione del Comune quella della bagliva, della catapania, della portolania, la polizia delle fiere e mercati, che costituivano ciò che diremo la polizia urbana, rurale e annonaria delle amministrazioni comunali. Cotesti sprazzi della giurisdizione feudale non erano altro che cespiti di reddito pel barone, ed egli li cede o li vende con poca o punta difficoltà; ma pel Comune non è il reddito che compra, ma parte vera dell’esser suo. Tutto questo era già avvenuto al cadere del secolo XV.

In questo secolo le città più popolose, specie quelle in diretto dominio del Re, ordinano i poteri interni municipali e la partecipazione delle varie classi del popolo all’esercizio dei poteri stessi, mettendo per iscritto e statuendo le modalità già nate o sanzionate dalla consuetudine; quindi, a maggior titolo di stabilità, chiedono in grazia al re che riconoscesse, o confermasse, o sanzionasse questi loro statuti5.

Su questi esempi, le città minori e feudali supplicano anch’esse i feudatarii di grazie e privilegii, che riconoscano certi dritti dei cittadini, certi privilegii della comunità; e cotesto genere di suppliche si ripete e rinnova frequente e continuamente, secondoché muta la persona del feudatario. Questi, sì, aderivano graziosamente, ma non crediate che le concessioni fossero sempre graziose, come parrebbe; troppo soventi erano pagate dal Comune a danaro sonante6, o in territorii patrimoniali concessi a titolo di caccia riservata, o di pascoli alle cavalle del barone, o, quando altro titolo mancasse, per le pianelle della baronessa, per le fasce del principino allora nato. È degno di nota che il contenuto di coteste grazie si eleva lentamente di età in età: per lo più sono suppliche dirette ad eliminare certe reliquie di servitù personale; qualche volta di sbieco fa capolino la dimanda di un dritto politico o di qualche garanzia alla libertà dell’uomo, concessa in grazia a quel comune come privilegio di quei cittadini. Tutto compreso, queste carte contengono, non esito a dirlo, la Carta costituzionale di quel dato comune; Carta venuta su lentamente, pezzo a pezzo, per aggiunte, soprapposizioni o consuetudini, che con altre aggiunte, soprapposizioni e consuetudini scritte e riconosciute, costituiscono il Codice del dritto commutativo di quella data Università o paese.

Un ramo, non meno importante, per quanto a noi moderni non paia, di cotesto Codice comunale, erano gli statuti della Bagliva, e vuol dire gli ordinamenti della giustizia bajulare, o del Bajulo, che, già consuetudini viventi nell’uso, le comunità si affrettarono a mettere in iscritto per renderle più certe e ferme, a guarentigia de’ cittadini. Riflettono la polizia amministrativa, urbana e rurale, annonaria e commerciale, delle comunità: un Codice, che ora diremmo delle contravvenzioni ai «bandi» ossia alle ordinanze del comune; ma che rispecchiano in atto gran parte della vita pubblica di una comunità. Gli Statuti erano sanzioni del parlamento comunale, non ordinanze del feudatario; il quale le riconosceva come tutte le altre consuetudini del comune; e vennero raccolte, ordinate, sanzionate dalle Università a guarentigia cittadina, quando la giurisdizione bajulare che era ancora del feudatario, veniva data in fitto da lui ai pubblicani. Il fondo di essi sono antiche e antichissime consuetudini; alcune delle quali si possono attaccare ai tempi longobardici. Messe per iscritto non più tardi, com’io credo, del secolo XV, hanno durato, con posteriori aggiunte, emende e ricomposizioni piuttosto sobrie, fino alla legislazione dell’età napoleonica7.

Capitoli di grazie

Un complesso di grazie e consuetudini scritte, che costituivano la Magna Carta delle Università, queste le ebbero tutte, dalle maggiori alle minori; ma di ben poche comunità se ne ha notizia per le stampe; e converrebbe che venisse pubblicata dagli scrittori di storie municipali, di preferenza ai tanti arzigogoli loro circa la storia fantastica anteriore al medio evo. Noi non Iasceremo senza un accenno quelle de’ comuni della nostra regione che sono a notizia nostra; poiché viene per esse illustrata la condizione dei comuni e degli abitanti loro; e rivelandosi da quello che chiedono le necessità più urgenti delle popolazioni supplicanti, si può avere un concetto della loro intima cività, che, per vero dire, non era alta gran fatto.

Nel 1497 gli uomini della Università di Lagonegro, che aveva soccorso di vettovaglie e di armati re Federico di Aragona quando assediava il principe di Salerno Antonello Sanseverino nel castello di Diano8, chiesero alcune grazie al re, a cui era devoluto il feudo di Lagonegro, dopo che fu vinta questa potente famìglia dei Sanseverino. Supplicavano, adunque, che il comune fosse tenuto dal re nel suo «regio demanio» in perpetuo, e riconosciute e mantenute le sue antiche consuetudini. Chiedevano potessero i cittadini liberamente servirsi del terreno demaniale senza impedimento di sorta; che vuol dire distinzione, fino allora negata, del territorio feudale e del territorio comunale. Libertà di ritirare ed annullare, fra tre giorni, le querele date. Gli inquisiti di reati non potessero essere rimossi dal paese per venire giudicati altrove; ma nel paese stesso giudicati. Gli ufficiali del re nel comune si debbano mutare ogni anno; e dovranno restare al sindacato. Ai cittadini comandati di servizi debba essere pagato il salario competente; e il comandarli sia escluso dal mezzogiorno del sabato alla domenica. Libertà ai cittadini di vendere e comprare, di aprire osteria ed albergo, tanto di notte quanto di giorno; libertà di avvalersi delle acque correnti nel territorio. E in fine Lagonegro dimandava che

«nel castello, ovvero Motta della città, nel passaggio che faranno le genti di Sua Maestà, non vi debbano alloggiare; occorrendo, essa — diceva il Comune — per la custodia delle donne»9.

Donde è manifesto, se non fosse saputo altrimenti, che le genti di arme di Sua Maestà non erano più disciplinate e corrette che quelle dei baroni, o del turco o dei briganti.

Questa famiglia Sanseverino, possedeva in feudo, per le varie ramificazioni sue, mezza provincia di Basilicata. Anche Lauria, Saponara, Moliterno, Spinoso nel secolo XV erano in dominio di quella potentissima casa.

Nel 1427 Francesco Sanseverino, conte di Lauria, tra altre suppliche di minore importanza, concede per grazia che farà custodire a proprie spese, e non dei cittadini, i castelli di Lauria; promette di pagare le mercedi ai servizii che saranno richiesti dalla sua corte; e dichiara che non mancherà di pagare al prezzo (non si dice corrente), ma che «potrà migliore» le cose necessarie alla sua casa. Concede che l’università potesse ciascun anno, per via di apprezzo dei beni dei cittadini, pagare le spese generali; il che vuol dire che ai principii del secolo XIV non era ancora riconosciuto al comune il dritto suo proprio di ripartire ne’ modi, che credeva meglio, i pubblici carichi. Concede che la querela data presso il giudice del barone potesse venire dalle parti ritirata fra tre giorni; che era il dritto che altri comuni dicevano «del triduo» e che è chiesto insistentemente come guarentigia essenziale, da tutte le popolazioni napoletane infeudate.

Posteriormente, nel 1453, un altro dei conti Sanseverino concede che nei monti e selve del territorio di Lauria gli abitanti possano recidere del legname; e vuol dire che selve e monti non appropriati erano in dominio del barone, non dell’università; concede che non siano costretti a portare gratuitamente paglia, o strame o ferrana alle scuderie del conte, che era una delle pretese signorili più comuni e più resistenti. Libero ad ognuno di tenere alberghi od osterie: lecito a tutti di vendere beni mobili od immobili senza impedimento della corte baronale. Assai più lardi, e non prima del 1600, ottenne il comune di Lauria che fossero dichiarate libere le acque che scorrevano pel territorio, e libero a ciascuno d’innalzarvi mulini, non che «centimoli» entro la città: l’ottenne, sì, dal feudatario; ma dopo che gli ebbe sborsato, tra compenso o transazione di litigio, una bella somma di danaro sonante10.

Le grazie, che concede Ugo Sanseverino alla terra di Spinoso, negli ultimi anni del secolo XIV, indicano come il feudatario avesse ancora il dominio privato di tutto il territorio. Egli concede agli abitanti a titolo di grazia, che possano possedere, franche da censi o da altro che siasi onere di servitù, nell’interno dell’abitato le case; ma pel territorio un tomolo e mezzo di orti, di vigne e prati a capo di «vassallo» e non più. Se da boschi e sodaglie essi caccino, a ferro o a fuoco, terre aratie, ne paghino la decima. Concedeva libera la vendita sul mercato non sempre, ma dal vespro del sabato alla domenica, e prometteva che si sarebbe pagata congrua mercede ai vassalli comandati a racconciare lo acquidotto del mulino. I «forastieri» che venissero ad abitare nella terra saranno franchi dei pesi per un periodo di sei anni, e non tenuti ad altri servizii fuor che alle fortificazioni della terra. È manifesto che il paese era surto da non molto tempo, e per gente raccolta su grandi estensioni di terre signorili.

Nelle grazie del 1437 alla città di Saponara, il feudatario Ugo Sanseverino, oltre alla promessa osservanza delle antiche consuetudini del comune, riconosce il dritto del «triduo» come si è spiegato più innanzi; e concede per grazia che i suoi famigliari non vadano per le case dei vassalli a ghermire coperte e giacigli per apprestare i letti agli ospiti, che arrivino al castello. Questo barone di casa Sanseverino non si pèrita di dirsi per bocca del notaio non solamente principe, ma «Monarca della città»11.

Nei secolo XVI il tenore delle grazie dimandate e concesse si eleva alquanto e si estende. Moliterno insiste che i suoi abitanti, se carcerati, non siano tenuti ai ceppi nella torre del suo castello, che era una triste muda da belve, men che per gli accusati di delitti maggiori, sotto pena di corpo afflittiva. Lagonegro, città del demanio regio, chiedeva al viceré D. Pietro di Toledo, che l’ufficiale del re, mandato a reggere giustizia nella città, fosse non solo annuale, ma nativo di città regia o demaniale e non baronale; e lui e il suo assessore, di terra lontana dal paese almeno dieci miglia. Confesso di non comprendere il valore reale di questa guarentigia; ma ne furono sempre e siffattamente tenaci i suoi abitanti, che più volte negarono il possesso ad ufficiali regii nati in terre feudali, o più in qua del limite segnato. Chiese inoltre che nessuna ingerenza avessero avuta uffiziali regii nel governo della città, salvo l’intervento loro nei pubblici parlamenti (nei quali l’università potesse fare capitoli e statuti); né potessero iniziare procedimenti senza la querela delle parti, le quali avrebbero facoltà di ritirarla fra tre giorni. Stabilita la misura dell’onorario al governatore, e l’obbligo ad esso di tre giorni la settimana a reggere giustizia, e quello di sottostare al sindacato come per le leggi del regno; fu concesso il chiesto privilegio ai cittadini di non rispondere in giustizia civile o criminale, se non innanzi al giudice della propria città in prima istanza, che per essi era guarentigia di quelle che ora diremmo il giudice naturale.

Latronico chiedeva come grazia nel 1523 i dritti elementari della persona nell’umana convivenza. Chiedevano i cittadini in grazia di poter dare albergo ai passaggieri, di poter vendere vino, carni, lane, formaggi, a loro agio, non solamente dopo che la «Corte» del signore avesse venduti i suoi vini, le sue lane, le sue derrate; chiedevano di non essere astretti a tali o tali altri servizii senza mercede; non astrette le donne a filare o tessere per la casa del signore; non prestare speciali opere di arare e mietere o servire in tavola il signore, o trasportare le derrate al porto di Maratea, oltre ad una o due giornate gratuite, di persona o di cavalcatura. E il signore assentiva, però non senza riserva per questo o quel suo privilegio. Ed assentiva a queste altre grazie: che non fossero chiusi i cittadini nelle fosse del castello, per causa di debiti; che l’uffiziale del signore mutasse ogni anno e stèsse al «sindacato» e, in quello stesso anno di grazia del 1523, chiedevano i cittadini che fosse loro permesso di contrarre nozze liberamente, dentro o fuori il paese, e permesso di avviare ad un’arte i loro figliuoli, ed anche a quella di renderli preti. — Era dell’antica catena del villanatico un anello ancora attaccato al loro piede12

Quello che nel secolo XVI era diventato il comune feudale, in virtù di grazie, o transazioni, o prescrizioni, o consuetudini, mi piace indicarlo mercé un documento del 1540, che si riferisce all’università di Senise.

Si faceva in via giuridica l’inventario dei dritti, dei redditi e possessi del principe di Bisignano, che era pure «utile» signore di Senise; e questo comune affermò i suoi dritti di fronte al feudatario, enumerandoli innanzi all’uffiziale delegato all’inventario, partitamente e minutamente. Indicò pei loro limiti e confini le sue proprietà patrimoniali; dichiarò come liberi da qualsiasi onere le case, le corti, le scale e fondaci dei cittadini; libertà della pesca nelle acque correnti e d’irrigazione dal fiume Serapotamo; libertà della caccia, fuorché nelle riserve del principe; libertà di pascolare senza oneri il gregge sul demanio, e di legnare nei boschi, e di chiudere annualmente «a difesa» un tomolo di terra. Affermò libertà di commercio, ma limitata dal sabato alla domenica, e intera durante le due fiere annuali a chiunque venga a vendere vettovaglie in paese. Dichiarò che era già dritto proprio del Comune l’ufficio, la giurisdizione e i proventi della Catapania e della Bagliva. Eleggeva i giudici annuali; ma li confermava il capitano della terra; per l’ufficio di camerario o tesoriere aveva dritto d’indicare quattro nomi al signore che ne sceglierebbe uno, e di questo restava responsabile l’Università.

Ma aveva intero il dritto di eleggere liberamente

«il Sindaco e gli Eletti, quattro dal ceto dei nobili e quattro dei plebei; nonché gli edili, i bajuli, i collettori, gli apprezzatori, senza intromissione degli uffiziali del barone, e col dritto ai sindaci ed eletti di fare decreti, parlamenti e conclusioni valide e ferme come fatte in parlamento dall’intera Università; la quale per congregarci in parlamento ne chiede licenza al signor capitano della terra; meno che quando si faccia parlamento contro il magnifico Capitano stesso, nel qual caso interviene il Camerario».

Espose inoltre minutissimamente quali e quante erano le tasse che si pagavano pei diversi alti di procedura innanzi alle Corti baronali; non dimenticò il suo dritto al «triduo» di cui sopra fu discorso; e tenne in fine a stabilire che i cittadini di Senise avevano il dritto di essere giudicati non altrove che alle corti del proprio paese, salvo che in grado di appello. Di altri minuti dritti e consuetudini mi passo. E, tutto compreso, erano un complesso di franchigie, d’immunità, di guarentigie economiche e politiche, con prevalenza degli interessi economici, più largamente reclamali, perché più generalmente sentiti13.

Reclami e gravami

Compiuto che fu l’organismo interno del Comune, ed acquistati da tutte le sue classi del popolo i dritti sostanziali della libertà umana, Comune e feudatario apparvero come due forze, che non potevano essere amiche. In un momento di tregua o di conciliazione l’uno cercava in grazia all’altro le condizioni essenziali alla sua vita ed al suo sviluppo; e quando non poteva ottenerle in grazia, cominciava la lotta sorda o aperta tra Comune e feudatario.

Soventi i feudatarii, troppo soventi i loro ufficiali non erano fiore di galantuomini; quindi la lotta fra le due forze o si accelerava o si accentuava, quando il prepotere degli uni colmava la misura alla pazienza degli altri. Senza tener conto dei soprusi e delle angherie derivati da un carattere violento e cupido, accadeva allora tra Comune e feudatario quello che è accaduto ai moderni tempi tra la potestà sovrana assoluta e i popoli soggetti. Quella, poiché ebbe riconosciute a questi le guarentigie del dritto privato, parve avere compiuto ogni suo debito: ed ogni menomo dritto politico, che i popoli accampassero a reclamo, non era altrimenti che limite illegittimo al dritto del sovrano assoluto; perché i dritti riconosciuti ai popoli non emanavano che da concessioni, e il beneplacito del concedente era limite o norma di essi. Non altrimenti pel feudatario, che stimandosi sovrano del territorio del comune, non era, se non concessione del sovrano, gratuita o no, il possesso, la proprietà, il dritto de’ suoi soggetti.

Nel secolo XV il possesso feudale che si era venuto trasformando, si avvicinava, si confondeva quasi con la natura della proprietà privata, enfiteutica o allodiale; sicché lo stesso feudatario difendeva il suo diritto delle accessioni feudali con la tenacità, e forse con la coscienza sicura di un proprietario allodiale:

«questo ho comprato, pei miei servigii, dal re, e questo io voglio: questo ho ceduto, per grazia o denaro, a’ miei vassalli, e questo mantengo; ma questo, e non più».

Nell’ambiente ancora indeciso di tali condizioni di cose, le relazioni giuridiche tra feudatario e vassalli restavano ancora indeterminate per molteplici punti, che i signori riguardavano come reliquie non affrancate e non abbandonate del diritto signorile, e i soggetti dicevano abusi, da che il concetto del diritto umano si veniva elevando nella coscienza pubblica.

Dal secolo XVI in poi, appunto per questo più elevato sentimento del diritto, i Comuni, quando non potevano rabbonire il barone a concessioni, ancorché onerose, di grazie e di libertà, ricorrevano al re; e il re, è vero, non indugiava a commettere la causa dei reclamanti al magistrato supremo del Sacro regio Consiglio: ma norma ai giudici e fondamento al diritto delle parti non era, se non Io stato di fatto, cioè il possesso. La storia interna di ogni comune è piena di cotesti reclami, ripetuti o rinnovati a brevi o brevissimi periodi; e sarà utile che le future storie municipali ne tengano conto per le notizie della condizione personale progrediente degli abitanti. Pei comuni minori, che erano la grandissima maggioranza nella nostra regione, i reclami e i soprusi su per giù si rassomigliavano, e se ne può avere un saggio nei gravami che, agli anni 1543 e seguenti sino al 1580, proponeva contro il suo feudatario l’università, di Spinoso, che era un comunello allora di 140 a 170 fuochi, e che mi piace di riferire, in considerazione che quanto meno era popoloso un paese, tanto meno trovava ostacoli a scapestrare la prepotenza del feudatario.

Si querelava adunque il Comune, che il barone comandava la gente alle opere servili di zappare, o mietere, o portare lettere da corrieri senza mercede; anzi tutto il popolo fu obbligato parecchi anni ai lavori che occorsero alla costruzione sì del mulino e sì del palazzo baronale, senza mercede lo stesso: le donne, non pure a tessere o filare per le comodità della casa del feudatario, erano comandate a trasportare pietre, calce, acqua, legnami alle fabbriche, anche senza mercede. Arrivando ospiti al palazzo, i suoi famigli vanno in volta per la terra e prendono ai vassalli coltri, lenzuola e materassi del letto in servizio della corte; e gli animali da soma altresì, se occorrono. A cibare i suoi sparvieri, manda a prendere qui e qua il pollame che razzola per le vie; e ai subiti bisogni della cucina o della scuderia del castello prendono polli, agnelli, foraggi, malgrado le necessità dei padroni; e non sono pagati affatto, o a prezzo minore di quello che corre. Il barone proibiva di vendere, senza sua licenza, i beni stabili ancorché burgensatici; proibiva la vendita al minuto di vettovaglie per entro l’abitato; proibiva dare albergo a mercede; proibiva agli abitanti di uscire dal paese per trasferire altrove il domicilio, e ai contadini l’andare a coltivar terre nel territorio di altri paesi; ma, per concorrenza a rovescio, chiamava altri da altri paesi a coltivare nel territorio del suo feudo. La consueta pena dei bandi elevava a piacer suo da quindici carlini in su; e faceva procedere anche nelle cause minime di ufficio, per accrescere i proventi giurisdizionali. Assisteva di persona all’esame dei testimoni innanzi al giudice; e se la loro parola non garbasse, faceva metterli in carcere. Le donne oneste chiamate a testimonio, non che essere udite nella casa della giustizia, ovvero in chiesa (come reclamava l’università), erano interrogate in casa l’ufficiale del barone. E cotesto barone, se tale o tale altro cittadino gli fosse mal visto o poco accetto, non si peritava di mandare, a vendetta, pubblici bandi per proibire a chiunque di prestargli l’opera manuale a mercede. Infine fra parecchi altri gravami della stessa natura, l’università si querelava che

«quando occorreva che taluno inquisito si avesse da tormentare o giustiziare, le spese della corda e del ministro, fossero pagate dall’università»14.

Quel che riusciva più incomportevole all’università, era, come si vede, la spesa della corda a collare l’inquisito, e non il diritto del barone a collare la gente! Ma quando un barone aveva, come sembrava legittimo al comune, di cotesti diritti, ammireremo tanto più il coraggio di quelli che osavano chiamare abusi e non carezze il ceffone o lo sgrugno venuto giù dalla mano dell’eccellentissimo padrone.

E non era da prendere a gabbo la collera del Signore: i più animosi e riottosi, se non finivano bastonati o freddati da qualche sgherro in maschera o senza maschera, finivano per emigrare dal paese; quando non si aprisse loro altra via di scampo. Negli ultimi tempi trovarono uno schermo negli ordinamenti del Tavoliere di Puglia. I «locati al Tavoliere» avevano, per favore all’erario, il privilegio di giurisdizione speciale presso il magistrato regio della dogana di Foggia. Molti dei cittadini delle comunità feudali si ascrivevano tra i locati o fittaiuoli del Tavoliere, e ne pagavano i diritti, senza che avessero ivi pecore a pascolo o terre a cultura; ma per tale via raggiungevano l’intento desiderato di sottrarsi alla giurisdizione delle corti baronali.

Il Sacro Regio Consiglio non può dirsi non accogliesse i reclami dei comuni, o non proibisse l’abuso lamentato; ma poiché è frequente il caso d’imbattersi in reclami delle stesse comunità che, dopo un non lungo intervallo di tempo ripetevano lo stesso gravame, è chiaro, che la forza prevaleva al diritto. Le generazioni si succedevano, e gli odii, nonché attutire, si accumulavano, tanto più pungenti quanto più si faceva alto il concetto del diritto e quello della umana dignità.

Proclamare al regio Demanio

Era aperta ai comuni una via legale per sottrarsi dal dominio dei baroni, ed era quella, come dicevano, di «proclamare al regio demanio» quando, in caso di vendita o di devoluzione del feudo, la università domandasse d’essere preferita nel prezzo della vendita e lo pagasse: per tale via entrava nel diretto dominio del re. Ma benché il desiderio ne era vivissimo in tutti i comuni, pochi erano in grado di profittarne, perché la maggior parte poverissimi, e il termine all’esercizio della preferenza non era più lungo di un anno. Soventi il feudatario che vendeva e quello che comprava si accordavano ad aumentare fittiziamente il prezzo convenuto o pagato, affine di allontanare il Comune che mostrasse intenti al riscatto: e allora, bisognava piatire dapprima in tribunale. Infine, lo scoraggiamento agghiadava tutti, poiché si fu certi da lunga esperienza che un comune, dopo riscattato se stesso dal giogo feudale e donatosi nel dominio del re, era, fra non lungo tempo, rivenduta dallo stesso governo del re, benché questo avesse data la regia parola di non farlo mai.

La Basilicata non ebbe terre o città «demaniali» cioè in diretto dominio del re, nel secolo XV15. Nel secolo XVI, Maratea, venduta in feudo nel 1530, ottiene, a non so che prezzo, di riscattarsi pel regio demanio nel 1536. Rivello, quivi presso, l’ottiene nel 1576; l’ottiene Tolve nel 1583, pagandone il prezzo al duca di Monteleone; ma nel feudo di Tolve era compreso quello di S. Chirico nuovo, che non ebbe parte al riscatto; quindi l’università di Tolve, libera dal giogo baronale, restò lei barone, ovvero baronessa, come usava dire, di S. Chirico. Nello stesso anno del 1583, il comune di Vaglio si riscatta dal feudatario Marchese di Fuscaldo, ed entra giocondamente nel «demanio regio»: ma a pagarne il prezzo era stata forza di stringere debiti e imporre per estinguerli nuovi balzelli ai cittadini; e i computi e i provvedimenti non approdarono, sicché sette anni dopo, nel 1589, dové (dicono le carte)16 vendere se stesso per pagare i debiti; e fu venduto ai pubblici incanti, in Camera della Sommaria, al reggente Salazar per 21mila ducati; e vuol dire che i cittadini accrebbero senza pro i pubblici pesi, e tornarono in vassallaggio. Lo stesso caso era occorso a Bella che si riscattò nel 1560; ma non poté sopportarne i pesi (dice uno scrittore)17 e fu forza rivendersi, da capo! nel 1564. Lo stesso caso occorse a Marsiconuovo nel 1552; ed occorse a Tursi nei primi anni del seicento: Tursi si ricomprò per 76mila ducati; ma l’ingente debito non potuto estinguere, la tornò al feudo.

Vignola non trovò modo di riscattarsi altrimenti; ma sappiamo che prometteva, nel 1578, di dare cinquantamila ducati! alla Casa Santa dell’Annunziala di Napoli, se e quando avesse comprato il feudo di Vignola18. All’ombra del pio e lontano istituto sarebbe stato men grave il vivere cittadino! e fu comprato.

Più speciale ricordo si vuol fare di Lagonegro, che il suo feudatario vendeva ad un altro nel 1549. Al comune fu mestieri, innanzitutto, distrigare un litigio in tribunale per accertare che il prezzo vero di vendita era non di 25 mila ducati, come dettavano le carte, ma sì veramente 14 mila, che era pronto a pagare: e dichiarava, per piegare a sé favorevole il governo, che avrebbe rilasciato a pro del fisco senza alcun compenso, la giurisdizione civile e la criminale e i proventi di esse.

Ottenne il regio assenso al riscatto nel 1551, ed una ampia e formale promessa, scritta in privilegio, che mai, per qualsiasi causa urgente o urgentissima, avrebbe il fisco rimossa dal regio demanio la città di Lagonegro, che ne era ben degna, diceva lo scritto. Grandi feste nella città, alte grida echeggiate di «libertà, libertà»; i cittadini, emigrati già per le prepotenze baronali, rientrano e fanno a gara per ammannire le somme che erano occorse al pagamento. La città che si sente rinata a nuova vita vuole si chiami Lago Libero; e prende per arma un mergo che immerso nell’acqua risorge a galla col motto «immersum emerga». Non oblia intanto il provvido consiglio di fare sì che l’assenso del viceré fosse sanzionato proprio dal re Cattolico; e manda ad Inspruck i suoi delegati; e questi ottengono la sanzione sovrana. Ma parola di re non liga il viceré: e nel 1649 questi, che era astretto a strizzar quattrini ad ogni modo per soldave truppe alle guerre del re Cattolico, mette in vendita molte città demaniali ossia regie, e tra queste Lagonegro. Ecco nuovi travagli, nuove pene, nuovi dispendii agli ingannati cittadini, che reclamano in tribunale. E qui il fisco a sottilizzare, a cavillare, a fiscaleggiare; finché il comune, a compenso o transazione che sia, gittò nella gola del fisco affamato l’offa di diecimila altri ducati; e così resta nel «demanio del re» che vuol dire lo ricompra da capo.

È non meno singolare la storia della città di Matera, che compra e ricompra a quattrini il mantenimento della fede pubblica e il privilegio del diretto governo del re, attraverso mille vicende, alcune delle quali sanguinose e terribili. I re di stirpe aragonese avevano ben promesso di mantenerla nella regia dipendenza; ed è dubbio, per vero, se fu o no infeudata nel 148619. Arriva Carlo VIII; la città si affretta a chiedere le solite grazie de’ vecchi privilegii e del regio demanio, e il nuovo re li concede nell’aprile del 1495; ma non passa un solo mese, e nel maggio dell’anno stesso la dà in feudo a Guglielmo di Brunswick. Questi muore in battaglia; Carlo VIII lascia il regno; e il re aragonese che torna, crea conte di Matera nel 1497 Gian Carlo Tramontano, il quale viene in città, vi fabbrica il castello, ma vi perde la vita, come e quando diremo più innanzi. Liberata dal giogo feudale, la città manda suoi sindaci in Ispagna a pregare il re, che infatti, con regia lettera del 1518, la conferma nelle grazie e nei privilegii, di cui era allora in possesso. Ma era ella in possesso del «regio demanio»? La città crede che sì, e ne fa festa. Ma invece, non passano pochi mesi, e nel 1519 è venduta da capo, e viene alle mani degli Orsini duchi di Gravina. Poi questi, per delitto di fellonia, decadono dal feudo; la città rientra nel demanio regio, e paga al viceré nel 1530, non so a che titolo, tremila ducati.

Passano solamente tre anni; gli Orsini tornano in grazia al re, e Matera torna al dominio di casa Orsini; finché uno di cotestoro indebitato fino agli occhi non paga, e i creditori ne fanno vendere i possessi allodiali e feudali a’ pubblici incanti. La città di Matera restò aggiudicata in feudo pel prezzo di 48 mila ducati. Allora la cittadinanza fa un grande e nobile sforzo; ammannisce codesta somma; la città si ricompra ed entra a piene vele nel regio demanio l’anno 1527, con la guarentigia scritta d’un privilegio amplo e formale, a sigillo del viceré. Quetò un qualche tempo, anzi fino al 1619; ma in questo anno la città da capo è messa in vendita; però litigando e strepitando in tribunale, arriva a stornare la bufera. Nel 1638 nuovo bando di vendita, e nuove tribolazioni e dispendii alla città, che ottiene, è vero, di restare tra le suddite dirette del re, ma le è forza di pagare in transazione altri 27 mila ducati, e ne ha in cambio un nuovo privilegio di conferma, come sempre, in perpetuo dal viceré. Un nuovo crollo a questa perpetuità viene da nuovi bandi di vendita pubblicati nel 1647; ma fortuna l’assiste, e non hanno seguito. Dopo questa iliade casalinga, non si trova altra memoria di regie truffe a gravame della povera città; e non perché il governo mutasse indirizzo, ma perché nel 1663 Matera fu data a capitale della provincia di Basilicata; e le città capo di provincia, sede a Presidi e a tribunali, era forza restassero al patrimonio diretto della Corona.

Queste le sole terre o città demaniali nella Basilicata a tutto il secolo XVII20. Nel secolo XVIII vi si aggiungono altre due, cioè S. Mauro, e nel 1777 Marsicovetere: in tutto, sette e non più.

Opposizioni violente

Contro un governo così fedifrago e insano, farà maraviglia come durante i due secoli e mezzo che esso ebbe di vita, non fossero più frequenti di quello che furono i conati a insorgere, a ribellarsi delle popolazioni napoletane. Ma occorre di ricordare che l’energia, ancorché latente, dello spirito pubblico era diretta a sottrarsi dapprima dal giogo baronale, che più da presso gravava il popolo, e ne offendeva la dignità. Quando ebbe percorso, con qualche premio di vittoria, questo stadio cominciò a rivolgersi contro il governo assoluto del re; e lampeggiarono allora, con vece assidua, le rivoluzioni politiche. Intanto la lotta sorda tra i comuni e i baroni, quantunque agitata per vie legali innanzi ai giudici, ovvero sospesa un momento per via di grazie, donate o pagate, non poteva non erompere di tratto in tratto in fatti violenti di popolo21.

Nel 1647, alle sanguinose turbolenze della città di Napoli, che si ripercossero, come diremo, per tutte le provincie del regno, il paese di Vaglio tumultuò contro il feudatario; e, lui scomparso, ne saccheggiò il palazzo, le cànove, le scuderie. A rimettere l’ordine venne una compagnia di soldati alemanni; e il comune, che doveva spesarli, non tardò a pregare lo stesso feudatario a sollevarlo dei tanti ospiti, e chiedendo mercé, gli pagava i danni.

Più ferocemente, l’anno stesso, a Carbone ed a Latronico. Carbone, già feudo di un cenobio di basiliani, era allora retto in commenda; e il governo chiesastico non era men grave o meno odiato del laicale. Il popolo dà l’assalto al monastero, e i monaci fuggono; ma uno di essi più inviso, o men fortunato, resta nelle mani delle feroci bande, che gli mozzano il capo e lo attaccano, sanguinoso testimonio di giustizia selvaggia, all’olmo che ombreggia il sagrato22. A Latronico, la plebe che tumultua uccide il feudatario conte Ravaschiero e un costui fratello, a colpi di scure; e poi abbruciano il palazzo baronale. Uguale sorte toccò al feudatario di Balvano23.

Più memorabile l’eccidio del conte di Matera Gian Carlo Tramontano, che abbiamo ricordato di sopra.

Costui, già maestro o direttore della Zecca di Napoli, innalzatosi a larghe ricchezze, ma larghissimo nel modo di vita e nello spendere, era venuto in debiti; e i creditori stringevano. Ai debiti del feudatario per la compera della terra feudale, una antica, ma forse già vieta consuetudine del vecchio dritto feudale napoletano, chiamava a concorrere anche i vassalli! Era il 29 decembre del 1514, di venerdì; ed ecco che cosa accadde in Matera, secondo narra il cronista Passero24:

«Lo giovedì avanti lo detto Conte fece un parlamento dei cittadini di Matera con dire che voleva ducati 24 mila, per causa che esso deve dare ad uno catalano nominato Paolo Tolosa; et li detti citatini di questa stavano malcontenti: pure non possendone fare a meno dissero, che volevano fare tutto quello che era piacere di sua signoria; ma di poi ordinare di lo fare ammazzare; et così fu facto che era andato a messa. Et come enzìo dalla ecclesia, cioè dallo Piscopato, uno Schiavone li donai una ronca in testa et l’ammazzai; et dopo lo spogliaro in camisa; et andare per li sacchiare la casa: ma l’huomini da bene de la terra non lo vollero acconsentire».

Il Parlamento della città, assentendo di buona o malagrazia al donativo domandato dal Conte, dové senza dubbio deliberare un nuovo balzello sulle spalle del popolo; e questo ebbe ad esserne tocco troppo vivamente, poiché scattò con tanta violenza non più tardi del giorno dopo. Ma non è dubbio che l’odio popolare alle nuove gravezze rinfocolassero le ancora vive tradizioni del vivere libero recentemente perduto per lo infeudamento della città al nuovo Conte: non è improbabile che l’ira della plebe sobillarono i nobili25 cioè i ceti superiori della città.

Fatto sta, che la città va in tumulto, rintocca la campana all’armi; e, vociando morte e vita, le turbe vanno in volta col vessillo del re: aprono le carceri; dànno al fuoco gli atti delle pubbliche magistrature; e s’impadroniscono del castello. Il castellano non si trova, ma arrestano la moglie; e penetrati nella casa Conte, comincia l’inventario, che si tramutò presto in saccheggio delle suppellettili sue, dalla camera da letto fin giù alla scuderia. Intanto gli eccitatori, o i moderatori del tumulto assembrano l’Università in parlamento; si tenta di mettere un po’ di ordine col creare due pubblici uffiziali che rendessero giustizia e provvedessero a’ casi; e costoro ricevono in consegna il castello della città, il cadavere del misero Conte, ludibrio alla plebe, non fu abbandonato se non tardi alla religione del sepolcro.

Quanti giorni durasse questa baldoria non so: ma non è superfluo, alla storia dei tempi, di aggiungere questi altri particolari che seguirono al triste fatto. Arrivò in Matera, come regio commissario, un Giovanni Villano per inquisire e processare; e, aperto il processo e sentiti i testimoni, comincia dal contestare la lite, in linea civile, alla Università come a complice dei misfatto: infrattanto quattro, o sciagurati o infelici, scontano spicciamente il fio di loro colpe; e, inoltre, molti spettabili cittadini, involti nella inquisizione del commissario, si compongono col fisco; e pagando nelle mani di quello duemila ducati, rimangono liberi.

Ho detto che il regio delegato contestò la lite, come si diceva in curia, alla Università; ed anche questo a noi, di razza latina, riesce singolare a comprendere; ma è degno di nota. Uditi i testimoni, raccattate le informazioni, scritti i capi d’accusa, il commissario ne dà notificazione legale alla Università e suoi sindaci; le contesta la lite sotto l’accusa di aver ratificata la uccisione del Conte, dapoiché non aveva arrestato gli uccisori di esso in quel Parlamento medesimo ove quelli erano convenuti. L’Università aveva il diritto di difendersi, di presentare suoi testimoni, e spiegare l’attitudine sua: ma poiché non si può litigare, dice l’Università, sine dispendio et labore maximo e l’evento del litigio, per sopraderrata, è dubbio, essa scende «a transazione con la regia Corte» e paga al fisco diecimila ducati, comprese le due migliaia già sborsate al Villano.

Il viceré, inteso il Consiglio collaterale, ammette la città a transazione; e, poiché, esso dice, solia per clemenciam roborantur, intasca per clemenza i quattrini, e cassa ogni accusa contro l’Università e suoi cittadini: però se intasca quei pochi, gli è perché

«è stretto non poco dalle presentì ed urgenti necessità della regia Corte», e, si sappia bene, i danari si convertiranno «a pro delle necessità e delle angustie dello stesso regno»26.

E per le angustie tesse quanti altri odiosi o turpi provvedimenti dello stesso stampo!

A Melfi, nel luglio del 1728, scoppia un grave tumulto popolare contro il governatore della città pel feudatario Doria-Landi, di Genova, e contro i deputali al reggimento del comune, troppo aderenti al feudatario: causa al tumulto fu una nuova o più acerba tassa sulla gabella delle farine. Il governatore si chiude in castello, il popolo sfuria al solito di qua e di là, ma non tarda ad essere represso da soldati venuti dalla regia udienza di Matera. La notizia del fatto è poco determinata, perché gli storici locali ne tacciono27; ma di là ebbe la prima origine una lotta, degna di ricordo, tra un semplice cittadino della città e il rappresentante del feudatario, lotta che è singolare protesta individuale contro il prepotere dei baroni in tempi, per vero, che l’avanzata civiltà, se aveva mozzate le ugne al leone, non era giunta però a proibirgli altro genere di violenze che non fossero di sangue.

Questo cittadino fu il dottore Angelo Antonio La Monica28; uomo d’ingegno agile e culto, di carattere energico e forte, di propositi fermo e perseverante. Nato di agiata famiglia, era stato sindaco del comune, e retto altri uffizii pubblici; aveva avuto tra mani i documenti e i titoli dell’archivio della città prima che questi (per compiacenze interessate dei sindaci, creature del governatore) non fossero stati, a pretesto di sicurezza, tolti alla casa del comune, e depositati in castello, che era la dimora del feudatario. Al tempo del tumulto del 1728 egli non era in Melfi, ma a Genova, e non vi ebbe parte o consiglio, come pure fu accusato di poi. Ma dalle cause prime del tumulto, e dalle repressioni di esso, dalla miseria del popolo, cui la mala amministrazione del comune infeudata al feudatario accresceva di tasse, pure avendo modo di alleviarle altrimenti, fu egli mosso a quelle notevoli campagne di guerra, con cui intese rivendicare al comune molte e vistose proprietà prediali, usurpate dal feudatario. Nel 1729 era stata creata in Napoli dal Governo austriaco una Giunta detta del buon governo per invigilare sopra gli interessi dell’Università. Ed il Lamonica, poiché gli amministratori del comune ricusavano di farlo, inizia a sue spese presso questa Giunta in Napoli la causa dei gravami della città di Melfi contro il feudatario Doria-Landi di Genova. Propose diciotto gravami; ne vinse otto d’importanza grandissima pel comune, che per essi avrebbe integrato al patrimonio dell’Università tre grandi tenute ed altri minori territorii, di un reddito annuo di oltre a mille e cinquecento scudi. A liquidare i frutti indebitamente riscossi, e a chiarire altri capi di gravami proposti ma non decisi nella Giunta, venne a Melfi il caporuota, ovvero presidente dell’udienza di Trani, Capobianco.

Il caporuota avvalorato dal complice malanimo del sindaco, compie il suo incarico con la deferenza dovuta alla eccellentissima casa Doria-Landi. Stabilisce i compensi alle sue fatiche in 1200 scudi, e in sul partire fa ordine al Lamonica di allontanarsi da Melfi e dagli Stati di casa Doria venti miglia. L’ordine gli è fatto intimare a titolo di strenna nella giocondità del primo giorno dell’anno; e quegli, inascoltato, nonché indifeso, gli è forza piegare il capo; parte, e va in Napoli, e ricorre alla Giunta. E con lui ricorre il sindaco. La Giunta annulla l’ordine di sfratto lanciato dal caporuota; il Lamonica può dunque tornare a Melfi, se vuole; ma con la prudenza politica più antica di colui che disse il troppo zelo stroppia, gli si ingiunge di non ingerirsi altrimenti nelle cose dell’Università. Eppure la stessa Giunta aveva fatto ragione a metà dei gravami esposti da lui in pro del comune; non era dunque un litigante temerario.

Il sindaco, come ho detto, ricorre anch’egli alla Giunta, e non crediate pei dritti dell’Università; egli invece dimanda che fosse condannato il Lamonica a pagare lui al caporuota Capobianco quei 1200 scudi che questi chiede al comune. Io non so il nome di questa gemma di sindaco che vorrei tramandare all’ammirazione della posterità; ma so che era figlio al segretario del governatore, ufficiale di casa Doria! Nell’aperto giudizio il Lamonica ribatte i colpi insidiosi del domestico inimico, con temperanza di parole, che è pure un lato non meno ammirevole del suo carattere, ed ha la soddisfazione di vedere rigettate dai giudici le pretese di quell’apocrifo magistrato della città.

Il mandato di non ingerirsi nelle cose del Comune agghiadò l’energia del dottor Lamonica, e tacque. Ma cade il dominio austriaco; arriva Carlo III e un nuovo ordine di cose incomincia. Cadono gli ostacoli all’azione legale del non avvilito Dottore; e il popolo di Melfi lo prega, gli fa ressa perché riprenda le sue difese presso il governo del nuovo re. Ed egli si accinge a partire, quando un bel giorno è arrestato dai birri del Capitano di Giustizia; e con lui altri cittadini zelanti del pubblico bene sono menati in castello sotto voce di sedizione e tumulto; «soliti ritrovati (come egli scrive) degli ingiusti baroni, quando i miseri loro soggetti vogliono fare ricorso al Sovrano». Fu chiuso in segreta, in fondo alla torre del castello; e dopo ventotto giorni, non prima che i suoi parenti avessero ottenuto dalla Regia Udienza di Matera l’ordine di scarcerazione, fu liberato; ma dové restare tra le pareti di sua casa in cortese prigionia, finché il processo del Capitano di Giustizia fosse esaminato. Sollecitò di essere giudicato; ottenne di presentarsi a’ giudici in Matera; pure rinunziò ad ogni difesa; e l’Udienza, lui indifeso, lo dichiarò innocente. Allora fu manifesto, che l’ordine della carcerazione del Lamonica teneva dietro ad una denunzia anonima; e che nessun fatto, nessun indizio di prova sosteneva l’accusa; sulla quale il Governatore aveva ordinato al Capitano, ufficiale suo dipendente, di assicurarsi dell’accusato.

Dopo qualche tempo, novelle premure di cittadini al Lamonica; ed egli si accinge a partire di nuovo per Napoli; ed è di nuovo arrestato; però messo a libertà indi a pochi giorni, dapoiché una turba di popolo, inalberata una croce, vuole uscire dalla città per chiederne giustizia al Preside della provincia.

Egli parte per Napoli, e dal Magistrato Supremo ottiene innanzi tutto un ordine al Governatore di Melfi, che non s’impedisca ai cittadini di fare procura per liti a chi essi stimano meglio. E i popolani si assembrano nella bottega di un intagliatore innanzi al notaio, che roga l’atto di procura al Lamonica; ma nella notte che siegue è fatto arrestare l’intagliatore e messo in carcere con altri nella torre; e al notaio rabuffi e minaccie. E minaccie, blandizie e seduzioni ai caporioni, perché la procura fosse revocata; ed ogni mezzo fu messo in gioco presso il Clero e le stesse Monache, chiuse in chiostro, della città, perché di pubbliche petizioni avessero sconfessato il tribuno. Non aderirono; e le Monache ne ebbero in pena la sospensione di certo reddito annuo, che loro pagava a titolo di «pietanza», cioè pel vitto quotidiano, il Comune.

Furono, inoltre (dice una scrittura)

«trascinati in carcere molti, e legati a guisa di ladroni, tra’ quali un povero artigiano da bene, detto Giuseppe Matera, solo perché andava limosinando tra quei del popolo, per mandare un tozzo di pane agli altri carcerati che si morivano di fame in quelle fetide tombe del Castello. Un altro povero vecchio falegname di ottant’anni, detto Salvatore Navazio, mosso dal solo zelo di pubblico bene mentre non à posteri, era solito portare la limosina di sei grani ogni giorno ai frati conventuali di S. Francesco, acciocché dicessero una «Laude», ovvero orazione al glorioso santo di Padova, pregandolo per l’esito della causa comune. Fu severamente minacciato di farlo morire in prigione, se più tal cosa fatto avesse».

Il Lamonica continuò a litigare a sue spese; e vinse altri diciannove gravami. E intanto altre denunzie, altre persecuzioni contro un suo fratello prete, presso al Nunzio e alla Curia; mentre su pei canti della città affiggevano plebee pasquinate contro di lui, e nel corso del carnevale, era contraffatto in maschera e schernito per le piazze; e non restavano di spargere voci di tradimento alla causa del popolo, pel quale spendeva tutto, ed esauriva non che stremava le sue sostanze. Ed egli non atterrito, non piegato, non sviato in tanto contrasto di vicende, percorse fino all’ultimo la sua via, serbando sempre, a giudicare da’ suoi scritti, un’equanime natura, una temperanza di parole e di frasi che per vero non rifinisce di sorprendermi.

«Tutti questi travagli — egli scriveva — che mi sono sopravvenuti per aver voluto fare un’opera virtuosa e lodevole, gli è sofferto e soffro volentieri per la patria, e per gli poveri oppressi: le lagrime dei quali mi chiamarono alla loro difesa, come è pubblicamente noto in quella città (di Melfi). Laonde io me ne trovo contento; e se un’altra volta avvenisse, tornerei di nuovo con tutto il cuore a farlo, perché umana cosa egli è certamente aver compassione di coloro, che oppressi dalle disavventure hanno bisogno dell’altrui aiuto».

Tempra d’uomo e di cittadino rara pei nostri costumi e per la civiltà del tempo, egli merita, più che altri uomini, così detti illustri, il ricordo della sua natia città; a cui, se queste parole giungeranno superflue al ravvivare una memoria che non è spenta, tanto meglio: ma la storia non doveva dimenticarlo29.

Quando, ai principii dei XIX secolo, la nuova dinastia napoleonica pubblicò quelle che dissero leggi eversive della feudalità, questa che era già spenta come potestà politica, era altresì già da tempo spogliata di tutto quello che era più incomportevole all’umana libertà ed alla civiltà del secolo. Commutate già da gran tempo a danaro le opere e i servigli personali in quasi tutte le comunità del regno30, non restavano in piedi se non i diritti alle prestazioni in derrate sotto nome di decime o terraggi, che era l’ultima nota dell’antica qualità feudale del territorio, e, inoltre, alcuni diritti proibitivi, ovvero monopolii. La magistratura speciale, che venne creata per l’applicazione della legge speciale, giudicò l’infinito numero di controversie tra comuni e feudatari con grande dottrina, non colorata dalla politica, e con equamine giustizia; di cui fu fatta testimonianza postuma, non dirò dalla storia imparziale, ma dalla magistratura della stessa dinastia borbonica, quando questa volle nel 1815 far rivedere i criteri giuridici, che avevano rette le decisioni della Commissione feudale31.

Dallo sviluppo di quelle controversie fu manifesto che in quasi tutte le comunità della provincia basilicatese i territorii erano soggetti al terratico, in gran parte alle decime; e in qualche luogo la decima cadeva anche sul prodotto degli ulivi, o dei lini, o delle civaie. I diritti proibitivi del forno erano in Picerno, in Montemurro, in Pomarico, in Brienza, in Muro; quelli dei mulini in Picerno e Rapone; quelli del trappeto o frantoio delle ulive in Rapolla, Rotondella, Acceltura, Episcopia; quelli di tenere albergo a mercede, o di vendere a minuto in bottega da comestibili in Bella, Acerenza, Viggiano, Viggianello, Palazzo, Ferrandina; ed indicando al lettore queste sole comunità, non intendiamo di escludere altre, a noi ignote. Le opere manuali all’acconcime dei mulini del feudatario erano ancora obbligatorie in molte comunità; i servizii a custodire, senza mercede, gli armenti del barone furono rilevati unicamente nello Stato di Noia, il quale però comprendeva anche i paesi di S. Giorgio, di S. Costantino, di Terranova, di Casalnovo e di Cerchiosimo.

Le «giornate di amore» come le dissero perché gratuite, furono trovate a Viggianello, ad Accettura; Favale è ricordato che le aveva già transatte in grani diciassette e mezzo per ogni contadino. L’«onoratico» che era qualche specie di strenna offerta in capponi od agnelli, a testimonio di onoranza al Signore, vigeva a Rapone; ad Avigliano «la maccaronata» che era certa quantità di farina dovuta dai contadini del feudo agli armigeri baronali. A Pomarico per ogni paio di buoi del contado si doveva una giornata gratuita di lavoro, e un porcellino per ogni troia; a S. Fele per ogni aratro una prestazione, che era detto il dritto del ferro. S. Arcangelo si querelava alla Commissione feudale che il feudatario usasse due pesi e due misure, l’una per riscuotere i suoi diritti di terratico, e l’altra per dare. Picerno, che subì speciali gravezze sino all’ultimo, indicò anche quella che fossero obbligati ai servizii gratuiti della «bagliva» cioè della Corte di giustizia baronale, quelli de’ suoi abitanti che si fossero sposati nell’anno: — ultima e incompresa eco del diritto signorile sul matrimoio dei poveri villani, dopo dieci secoli!

NOTE

1. Sul catalogo dei feudi e dei feudatarii delle provincie napolitane sotto la dominazione normanna. Memoria di BARTOLOMEO CAPASSO. Napoli, 1870.

2. Nullus villanorum, qui habet unicam filiam, vel si plures habeat, non audeat eas maritare sine mandatu dominorum et dispositinone… dice il documento che io leggo nel TUTINI, Dei sette uffici del Regno. Roma, 1666: il pag. 31 dei Maestri giudizieri.

3. Nelle Grazie e Concessioni che fa agli abitanti di Lanrìa Vinceslao de Sanseverino, Miles et Comes Lanreae, in carta del 1453 è quest’articolo:

Item, quod homines universitatis terre nostre Laureae, tempore sponsalium non tenenntur portare Focatias, nec misias (impensas vel praestationes. Ducange) aliquas, seu aliquas (?) Castellano, Vicario, vel aliquibus personis: seu tantum teneantur concitare judices, seu judicem associantem sponsam ad Ecclesiam, et de ecclesia ad ejus domum.

In Manoscritto presso di me.

Vedi appresso per Latronico, in documento del 1523.

Innanzi alla Commissione feudale del 1810 il comune di Picerno si gravò, tra le altre, che il barone esigeva «la prestazione dei servigi gratuiti a titolo di bagliva dagli abitanti, che si erano ammogliati nell’anno». (Sentenza della Commissione suddetta del 6 agosto 1810).

Ma la prestazione che fu trovata dalla Commissione medesima nel comune di Castelgrande, e che vien denominata con parola dialettale, a duplice senso (in SANTAMARIA, Feudalis, 152) non à che fare, per nulla, con quegli innominabili dritti, di cui nel testo.

4. Il documento si legge nell’UGHELLI agli Arcivescovi di Amalfi. Ital. Sac. vol. VII, col. 196; e non è per verità dei più intelligibili. In esso è detto:

Ego Anglo presbyter et monachus, quam abas de eccles. S. Petri, que est ab isto latere montis Vultum (Vulture), declaro me in civitate Melfi ante presentiam domini Ursi… et ibidem adesset Alferi judex et comes… quoniam habeo comprehensam (comprata) a foris muro dominico terram, quam et (etiam?) per concessum de bonis hominibus de predicta civitate Melfi, secundum scriptum atque roboratum de eorum partibus, habeo, ubi talia declarant, ecc.»

5. Nel Codice Aragonese, Napoli, 1874, vol. III, sono pubblicate parecchie di coteste Carte comunali. — Nel 1464 la città di Matera chiese a re Ferdinando di Aragona molti supplicatoria capitula et gratie, che egli concesse; e fra le altre, questa:

«Item, si degni gratiosamente concedere che essa Università possa eleggere venti huomini, duo delli gentiluomini ed due delli puopoli, ciascun anno, per lo regimento di essa città; et quello che per essi sarrà ordinato per lo stato et bene della detta città, si debbia exeguire; et nessiuno cittadino vi possa contradire, alla pena di 25 onze. — Placet Regie majestati, interveniente tamen in electionibus ipsis Capitaneus, seu qui in ipsa civitate pro tempore fuerit». — Ap. Gattini, Note storiche della città di Matera. Napoli, 1882, pag. 79-80.

6. Nel 1579 l’Università di Avigliano, per le capitolazioni o grazie ottenute, e per transazione di altre gravezze, promise di pagare al feudatario Caracciolo ducati 6600; e ne pagò una parte. Il figlio di costui (come è detto nella Sentenza della Commissione feudale del 10 agosto 1810)

«avendo violato le capitolazioni, di cui la somma era il prezzo, dopo avere imprigionato gli amministratori del comune, si fece pagare i ducati 2000 residuo, stipulando allo stesso tempo in suo favore, la totalità dell’intero capitale già soddisfatto».

L’Università di Colobraro nel 1558 pagò ducati 4000 alla baronessa D. Eleonora Comite per 82 grazie chieste e concesse, tra cui quella di non vendere mai la terra di Colobraro. La baronessa rescrisse: placet, ma per 30 anni, e vendendola in questo termine, avrebbe restituito i 4000 ducati. Nel 1580, per ottenere altre grazie o la riconferma delle prime, il Comune fabbricò a sue spese un mulino alla signora baronessa Cicinelli, nipote della precedente. Nel 1608, per ottenere altre grazie e la riconferma delle anteriori, si obbligò di pagare al feudatario Caraffa ducati 80 all’anno. (Sentenza della comm. feudale, 30 giugno 1810).

7. Nella monografia Gli statuti della Bagliva delle antiche comunità del Napoletano, pubblicata nell’Archivio storico delle provincie napoletane, per l’anno 1881, abbiamo tenuto presenti gli Statuti inediti di Lauria, di Molitemo, di Montemurro, di Saponara e di Spinoso. In essi abbiamo pubblicato quello di Moliterno da un codice scritto nel 1539. — Non pare che se ne siano pubblicati altri, dei nostri antichi comuni, per le stampe.

Posteriormente però fu fatta, su un giornaletto locale, la publicaziono dei Capitula-- et Statuta Bagulationis (sic) civitatis Melphis, edita de ordinatione… Joannis Caraccioli, principis Melphiensis, sub anno 1525. (Venosa 1896). Ma, è forza dirlo, la publicazione è siffattamente spropositata che… scribere pudet!

8. Re Federico, essendo in campo all’assedio di Diano, scrisse a tutte le città d’intorno, chiedendo mandassero vettovaglie per l’esercito. Nella lettera a Lagonegro, che è data dagli alloggiamenti presso Polla, il re aggiungeva graziosamente:

«Quando non lo fazati, sarimo costricti proceder contra viu cum l’armi, et farne li dimostrazioni rimanere ad esempio. Et mi doleria fino ad anima, per amarvi e tenirvi cari, che fussimo costricti alla ruina di questa (cotesta) terra. Datum in nostris castris finabus (leggi felicibus) XXII Octobris MCCCCLXXXXII.»

Quanto schietta benevolenza, e cortese!

Questa lettera è pubblicata nell’opuscolo Lagonegro e Paolo Mursicano, discorso di GIOVANNI ALDINIO. Napoli. 1885.

9. Da memorie manoscritte, inedite.

10. Da carte in copie manoscritte, presso di me.

11. In uno dei capi di queste Grazie è detto:

Item statuimus, volumus et de novo concedimus et ordinamus, ut Monarcha, seu Princeps dicte nostre civitatis Saponarie…, etc.

In manoscritti presso di me.

12. Un capitolo dice:

«Item piaccia al dicto eccellente signore concedere alli dicti uomini et citatini della terra di Latronico che si possano insurare et maritare nella terra o fuori della terra predicte, e loro libertà; et che possano fare disciplinare et fare imparare li loro figliuoli, et farli pigliare ordine clericale, secundo et solito e consueto». — Placet. — Capitoli della terra di Latronico del 1523.

MS. presso di me. (L’originale è nell’archivio della Casa dell’Annunziata di Napoli).

13. Da carte manoscritte, comunicatemi dall’egregio prof. Giuseppe Falcone.

14. Da carte manoscritte, presso di me.

15. Così il GALANTE, vol. III, pag. 6, Descrizione storica geografica della Sicilia. Napoli, 1793. — Ma ebbe, forse, Acerenza: vedi in seguito al capitolo XII.

16. Nel Bullettino della Commissione feundale: sentenza dell’8 giugno 1810.

17. GIUSTINIANI, Diz. geogr. ad v.

18. D’ADDOSIO, p. 219, nel Libro sulle Carte della S. Casa dell’Annunziata.

19. Conf. G. GATTINI, Note storiche sulla città di Matera. Napoli, 1882, pag. 89. Da quest’opera, ricca di molti documenti e di svariate notizie, ricaviamo quanto nel testo è detto della città di Matera.

20. Nel Regno di Napoli descritto da ENRICO BACCO, ecc. si dice che (nel secolo XVI) la Basilicata aveva terre e castelli 108; di cui erano demaniali sole quattro, cioè Lagonegro, Rivello, Tolve e Tramutola. Ma è uno sbaglio per quest’ultima, che invece era feudo del monastero della Cava.

21. Circa l’anno 1616 si ha notizia di tumulti del popolo di Brienza contro il feudatario: ma la notizia è vaga o indeterminata, secondo queste parole del Zazzera, diarista e lodatore di quel pazzo e turbolento Duca di Ossuna, Viceré di Napoli:

«… Il Procuratore dell’Università di Brienza, forse tirato da suoi particolari interessi, in ogni occasione faceva tumultuare quella gente contro il loro Signore: il quale modo di togliere l’onore ai Baroni e la robba ai vassalli essendo conosciuto molto tiene da S. Ecc. (il Viceré) l’ha di potenza assoluta (!) fatto andare in galera: mentre armato di molte bugie, con molti uomini sediziosi l’era intorno a turbare». — Narrazioni di Franc. Zazzera, Del Governo del Duca di Ossuno, pag. 479, in Archiv. Storico Ital. tomo IX. Firenze, 1846.

22. Storia del monastero di Carbone di PAOLO EMILIO SANTORO (nelle note alla) traduzione di D. Marcello Spena. Napoli, 1831, p. 101.

23. In GIUSTINIANI, Diz. Geogr. ad vv. Balvano e Latronico; e in monografia di Latronico di GAETANO ARCIERI nell’opera (incompleta) de Regno delle Due Sicilie, descritto, ecc. dedicata a Sua Maestà Ferdinando II. — Altre notizie accennano ad altri tumulti nei quali furono trucidati quattro della famiglia Corcione, che aveva il dominio feudale di Latronico. Conf. Diz. geograf. istorico-fisico dell’abate SACCO. Napoli, 1795. Non sono arrivato a chiarire se sia duplicazione di uno stesso fatto con quello ricordato nel testo, come ne dubito.

24. Giornale di GIULIANO PASSERO. Napoli, 1785. p. 216.

25. Nel GATTINI, Op. cit. pag. 97, sono i nomi di alcuni di quei «Nobili». — La tradizione di Matera (che si trova riferita ed accettata nel libro: Notizie storiche della città di Matera, ordinate ed annotate da FRANCESCO FESTA. Matera, 1875, p. 54-7) accennando, in generale, a violenze del Tramontano contro ogni ceto di cittadini, dice come egli avesse stabilito di far trucidare parecchi dei nobili, invitandoli, sotto sembianza d’amicizia, ad una partita di caccia. Ma due figlie del conte, innamorate a due nobili giovani, svelarono ad essi il preparato tranello, che andò a vuoto. Di qua i signori furono spinti ai ferri corti contro il Tramontano, e cospiravano, anche di notte, raccolti in una piazza presso un masso sporgente ivi, che ancora oggi è denominato, in dialetto, u pizzon du mmal chinsiggiu — «il poggio del mal consiglio». — Ma queste cospirazioni notturne in una pubblica piazza arieggiano alle congiure da melodramma; e la rivelazione di amore delle due fanciulle è un pretto romanzo. Da documenti autentici, pubblicati dal FARAGLIA nel breve, ma notevole cenno su Giancarlo Tramontano (Archiv. stor. delle provincie napoletane, anno 1880, pag. 80), risulta invece che il conte: Fu morto senza figlioli intestato, superstite ad ipso conte, missere Silvestro, frate de patre et de madre, ecc.

26. Nell’Archivio storico per le provincie Napoletane, anno II, 1877, pag. 265-84, pubblicammo l’originale documento di transazione, ovvero Indulto alla città, che è in data di Napoli, 28 maggio 1515. È pubblicato nel GATTINI, Op. cit.

27. Il solo GATTA ne fa breve cenno nelle Memorie topografiche-storiche di Lucania. Napoli, 1782, pag. 41. — Nell’ARANEO non ve n’è ricordo.

28. I documenti (in ARANEO, Op. cit. pag. 475) lo dicono dottor fisico.

29. E non l’à dimenticato la nobile città che volle onorato di publica memoria in marmo l’uomo e il cittadino.

30. Conf. WINSPEARE, alla nota 154 della Storia degli abusi feudali. Napoli, 1811.

31. Conf. l’opuscolo del comm. NICOLA ALIANELLI, intitolato: Dei principii sulla base dei quali furono fondati i giudizi e i ragionamenti della Commissione per le liti feudali (Napoli, 1879).